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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 654
Presentato in data: 22/05/2015
"Istituzione della Commissione regionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva". (22 05 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sensoli

Presentatori:

Consiglieri: Gibertoni, Sensoli

Testo:

 

“Istituzione della Commissione regionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva”.

 

 


Art. 1

Istituzione e finalità della Commissione

 

1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto e accordo con l’art. 7 del regolamento interno dell’Assemblea legislativa, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa stessa la Commissione regionale per la promozione della sicurezza, della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la promozione della sicurezza, della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva, con particolare riguardo alle infiltrazioni di stampo mafioso.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, nell’ambito della competenza regionale, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli Enti da questa vigilati nella lotta contro la criminalità organizzata di ogni genere, contro i fenomeni corruttive e la promozione della sicurezza e legalità;

b) valorizzare la cultura della legalità e della sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di ogni azione di contrasto alle organizzazioni criminali di ogni tipo e dei fenomeni corruttivi;

c) creare uno stretto raccordo e di un dialogo permanente con le altre istituzioni territoriali, con le istituzioni pubbliche, con gli organi della magistratura, con le forze dell’ordine e con le rappresentanze della società civile al fine di attivare sempre più efficaci forme di contrasto alla criminalità organizzata di ogni genere e fenomeni corruttivi sul territorio regionale;

d) monitoraggio costante degli eventi di infiltrazioni e corruttivi, segnalati dalle autorità competenti, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare il controllo delle dinamiche, ed anche dei flussi elettorali;

e) porre particolare attenzione ai legami diretti ed indiretti fra criminalità organizzati di ogni genere e amministrazione pubblica, ad ogni livello, evidenziando ogni ipotesi di possibile connivenza e di fenomeni corruttivi;

f) verificare l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il loro impiego a fini sociali;

g) individuare le iniziative legislative di competenza regionale utili al contrasto delle infiltrazioni mafiose, alla promozione della sicurezza, della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva;

h) appurare la presenza ed il livello delle organizzazioni mafiose e di ogni altro tipo, oltre che delle mafie straniere operanti nel territorio regionale nonché i fenomeni di internazionalizzazione del grande crimine che abbiano ricadute sul territorio regionale.

 

 

Art. 2

Competenze della Commissione

 

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1, esercita la funzione preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5 dello Statuto regionale in ordine ai progetti di legge sulla sicurezza, sulla legalità, in materia di contrasto alla criminalità organizzata di ogni genere, sui progetti di legge regionali contro la corruzione e ad eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.

2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;

b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di legalità e di contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle leggi in materia di appalti, lavoro, edilizia sanitaria, organizzazioni sportive, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;

c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;

d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive in materia di sicurezza e legalità da parte di soggetti pubblici e privati negli appalti, nel lavoro, nelle attività finanziarie, nella formazione, nell'istruzione, per espandere la cultura della legalità, nonché ogni iniziativa utile al contrasto a tutte le forme, di criminalità organizzata e di attività corruttive;

e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti programmi di prevenzione sociale in collaborazione con il Ministero degli Interni, le istituzioni locali preposte al trattamento delle problematiche connesse alla sicurezza, alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata di ogni tipo e fenomeni corruttivi, ed al coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni scolastiche della regione;

f) promuove e sostiene le azioni delle amministrazioni pubbliche in ogni ambito per contrastare la criminalità organizzata di ogni tipo, in particolare in materia di smaltimento dei rifiuti, dell’acquisizione di imprese e attività economiche;

g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze con la criminalità organizzata di ogni tipo e sui fenomeni corruttivi;

h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;

i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

 

 

Art. 3

Composizione e funzionamento della Commissione

 

1. La Commissione è composta da una rappresentanza delle consigliere e dei consiglieri regionali in carica designati a norma dell’art. 38, comma 3 dello Statuto regionale.

2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.

3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa per le altre commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire il funzionamento della Commissione così come previsto per le commissioni permanenti utilizzando, per quanto possibile, gli uffici delle strutture ordinarie già esistenti al servizio delle altre commissioni.

5. Al Presidente della Commissione ed ai Vicepresidenti non vengono erogate indennità di funzione aggiuntive.

6. Essa viene rinnovata ad ogni inizio di legislatura.

7. Relativamente alla legislatura in corso, la Commissione viene nominata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 4

Rapporti con autorità nazionali ed extranazionali

 

1. La Commissione, tramite la Presidenza dell’Assemblea legislativa, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza dei fenomeni mafiosi, di ogni altro genere di criminalità organizzata e fenomeni corruttivi, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi, di competenza della Regione.

2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988 n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. L’istituzione della Commissione avviene, per quanto possibile ed in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 4, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale, agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio regionale per le leggi entrate in vigore nel corso dell'anno 2015 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

 

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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