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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 680
Presentato in data: 28/05/2015
"Misure regionali denominate Reddito di cittadinanza". (28 05 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Testo:

Progetto di legge Regionale

Misure regionali denominate Reddito di cittadinanza

 

 

 


Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.Con la presente legge la Regione, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, del Trattato delle Nazioni Unite denominato Patto internazionale sui diritti economici e culturali, realizza il Reddito di cittadinanza come misura regionale diretta a contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale, a creare condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, a valorizzare le competenze ed i saperi delle persone, a promuovere la coesione sociale e la crescita economica ed occupazionale del territorio.

2.Il Reddito di cittadinanza persegue le finalità del comma 1 attraverso politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro, costituendo uno strumento integrato delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, realizzato mediante interventi diretti congiuntamente al sostegno economico e all’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3.La presente legge individua i destinatari del Reddito di cittadinanza, i requisiti di accesso, i criteri e le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo, il finanziamento degli interventi.

4.La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora realizzino, nella materia di cui al comma 1, il Reddito di cittadinanza apportando condizioni migliorative.

 

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

a)“Reddito di cittadinanza”: misure costituite da servizi ed azioni dirette all’inserimento occupazionale e da indennità economica temporanea di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, rivolte ai soggetti più esposti al rischio di marginalità sociale e lavorativa per favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro;

b)“beneficiario”: qualunque soggetto, residente da trentasei mesi sul territorio regionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per accedere al Reddito di cittadinanza;

c)“soglia di povertà relativa”: valore convenzionale calcolato annualmente dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi;

d)“nucleo familiare”: nucleo composto dal richiedente e dai soggetti che risultano dallo stato di famiglia;

e)“ISEE corrente”: indicatore di situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza;

f)“Piano di azione Individuale (PAI)”: documento sottoscritto con il Centro per l’Impiego competente, che definisce il percorso di ricerca attiva del lavoro e riassume le azioni e le misure di ricerca del lavoro, potenziamento professionale e prevenzione della disoccupazione di lunga durata da realizzarsi per il riconoscimento e l’erogazione delle misure economiche del Reddito di cittadinanza.

g)“Persone con disabilità”: devono intendersi i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.

 

 

Articolo 3

(Determinazione dell’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza)

 

1.L’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza assicura al nucleo familiare beneficiario, anche se composto da un unico componente, il raggiungimento di un reddito annuo netto ai fini Irpef pari alla soglia di povertà relativa.

2.In caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare, la misura di integrazione al reddito può essere, su richiesta, erogata in forma disgiunta.

 

 

Articolo 4

(Requisiti di accesso)

 

1.Possono richiedere l’accesso al Reddito di cittadinanza i cittadini italiani, ovvero i cittadini di altri paesi UE, ovvero ancora cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che corrispondano contestualmente a tutti i seguenti requisiti:

a)non percepire redditi da pensione di anzianità o vecchiaia;

b)raggiungimento della maggiore età;

c)residenza e presenza effettiva, stabile e continuativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna da almeno trentasei mesi;

d)provenienza, nel caso dei cittadini stranieri, da Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia convenzioni bilaterali di reciprocità per la sicurezza sociale;

e)disporre di attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità tale da risultare pari o inferiore alla soglia di povertà relativa;

f)sottoscrizione del PAI;

g)essere inoccupato o disoccupato, percepire un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà relativa;

h)disponibilità ad offrire la propria prestazione lavorativa a favore della collettività, in funzione delle proprie competenze, in progetti sociali organizzati dal Comune di residenza non superiori a 8 ore settimanali, ad esclusione delle persone con disabilità.

2.Non possono accedere al reddito di cittadinanza:

a)i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;

b)i soggetti in stato di disoccupazione, da meno di dodici mensilità, a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

3.Non rientrano nelle condizioni del comma 2, lettera b) i casi di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tutelati dalla normativa vigente e ss.mm.ii.

 

 

Articolo 5

(Funzioni di programmazione, gestione, erogazione, controllo)

 

1.La Regione esercita le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi del Reddito di cittadinanza. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, stabilisce con proprio atto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a)termini e modalità per la presentazione delle richieste, assicurandone semplicità e fluidità d’accesso;

b)modalità di istruttoria, di riconoscimento o diniego dei benefici;

c)modalità e termini di erogazione dell’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza adottando soluzioni che ne assicurino la fluidità, la fruibilità non oltre sessanta giorni dalla richiesta, la tracciabilità e l’efficacia delle attività di controllo;

d)modalità di raccordo tra le diverse istituzioni interessate;

e)eventuali condizioni specifiche e misure di agevolazione, per le persone con disabilità;

f)i criteri per l’eventuale rideterminazione dell’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza in rapporto alle risorse disponibili.

2.I Comuni ricevono le domande da parte dei richiedenti e ne curano l’istruttoria di competenza secondo i termini e le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 1.

3.I Centri per l’Impiego effettuano l’istruttoria di competenza nei termini e secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 1 ed erogano i servizi costituenti il Reddito di cittadinanza secondo quanto previsto all’articolo 12.

4.La Regione effettua controlli diretti nonché, previa convenzione, anche tramite attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia di lavoro o di accertamento delle evasioni fiscali, nonché dalle forze di Polizia statale o locale, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte ed eroga, mensilmente, l’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza. Il numero degli accertamenti e l’esito verrà comunicato ai Comuni ed ai Centri per l’Impiego che, in presenza di irregolarità, procedono, per quanto di competenza, all’immediata sospensione o revoca della misure e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di illeciti.

 

 

Articolo 6

(Richiesta di accesso)

 

1.La richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza va presentata al Comune di residenza, anche tramite posta elettronica certificata.

2.La richiesta determinerà l’iscrizione del richiedente nel sistema informativo lavoro della Regione alla quale hanno avranno accesso, tra gli altri enti autorizzati dalla Regione, anche i Comuni.

3.La richiesta di cui al presente articolo può essere presentata in ogni tempo ed ha valore per l’anno fino all’esaurimento del periodo di fruibilità. Eventuali richieste di sospensione vanno presentate al Comune di residenza. Alla richiesta sono allegati:

a)attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità;

b)copia del PAI sottoscritto;

c)autodichiarazione attestante i redditi presunti;

d)autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, ovvero di altri paesi UE, ovvero ancora, nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e la residenza da almeno trentasei mesi sul territorio regionale;

e)autocertificazione dello stato di famiglia, per i soli componenti coabitanti.

 

 

Articolo 7

(Durata del Beneficio)

 

1.Il Reddito di cittadinanza (servizi ed indennità economica temporanea) ha una durata, per ogni beneficiario, non superiore a trentasei mesi anche non consecutivi nell’arco di cinque anni.

2.Il riconoscimento del reddito di Cittadinanza è subordinato alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4.

3.L’erogazione dell’indennità economica è sospesa in caso di soggiorno del beneficiario all’estero di durata superiore a trenta giorni.

 

 

Articolo 8

(Obblighi del Beneficiario)

 

1.Il beneficiario, pena la decadenza dal Reddito di cittadinanza, deve:

a)svolgere gli impegni previsti dal PAI sottoscritto e, in particolare, accettare le offerte di lavoro congrue, seguire le azioni e le misure di ricerca attiva del lavoro, potenziamento professionale e prevenzione della disoccupazione di lunga durata;

b)essere disponibile per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini compatibilmente con le loro capacità;

c)comunicare tempestivamente al Comune ove è stata presentata la richiesta, ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale che comportino la decadenza dal Reddito di cittadinanza o la sospensione dell’indennità economica ovvero la rideterminazione del suo importo;

d)presentare annualmente, per la durata di riconoscimento del Reddito di cittadinanza, a far data dalla data di presentazione della richiesta dell’articolo 6, i documenti ivi previsti.

2.La disponibilità allo svolgimento dei progetti del comma 1, lettera b) corrisponde ad un monte ore pari alla misura del Reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario diviso la tariffa oraria prevista dai Buoni lavoro (Voucher) di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche. Gli Enti presso cui sono svolti progetti di cui al comma 1, lettera b) sostengono le spese di trasferimento del lavoratore qualora questi risieda in altro Comune.

 

 

Articolo 9

(Agevolazioni per la costituzione di nuova impresa e per l’assunzione)

 

1.La Regione riconosce ai fruitori del Reddito cittadinanza, che intendano avviare un’attività imprenditoriale sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, condizioni di maggiore favore nei bandi dedicati alla costituzione di nuova impresa e nell’accesso ai relativi percorsi formativi individuali sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna con la concessione di assegni formativi (Voucher).

2.La Regione riconosce altresì priorità nell’attribuzione di eventuali agevolazioni ai datori di lavoro che assumono beneficiari del Reddito di cittadinanza.

 

 

Articolo 10

(Cause di decadenza)

 

1.Il beneficio all’erogazione del Reddito di cittadinanza decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a)inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 9;

b)recesso senza giusta causa, durante la fruizione del beneficio, da contratto di lavoro;

c)raggiungimento per il nucleo familiare del beneficiario di un reddito pari o superiore alla soglia di povertà relativa;

d)rifiuto dell’attività formativa, di cui all’art. 9 comma 3, superiore ad un terzo del montante ore;

e)rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;

f)conseguimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia;

g)ogni altra condizione che comporti il raggiungimento dei limiti reddituali della lettera c);

h)spostamento della residenza al di fuori del territorio regionale;

i)il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2.

2.È possibile presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di decadenza dal beneficio, fatta salva la possibilità di ricorso agli organi competenti.

 

 

Art. 11

(Integrabilità e cumulabilità)

 

1.Il Reddito di cittadinanza è integrabile, sul medesimo beneficiario, ad altri servizi e prestazioni previsti da norme regionali e nazionali e diretti ai medesimi scopi.

2.L’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza è cumulabile, entro i limiti indicati all’art. 4, con altre prestazioni pubbliche dirette al medesimo scopo.

 

 

Art. 12

(Modalità di erogazione dei servizi e della indennità)

 

1.I servizi e le attività previste dal PAI sono erogati secondo le modalità in esso previste, anche con il concorso di:

a)agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

b)strutture formative accreditate ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;

c)scuole statali e scuole paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, nonché scuole straniere, comunitarie e non comunitarie, operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389;

d)altri servizi pubblici.

2.I servizi e le attività del comma 1 possono essere inseriti nell’ordinaria programmazione delle attività dirette alla crescita ed alla qualificazione dell’occupazione e degli interventi rientranti nella programmazione regionale dei Fondi strutturali.

3.L’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza è erogata mensilmente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di accesso al beneficio, nei termini e secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1.

4.L’erogazione di cui al comma 3 avviene con modalità che ne garantiscano la tracciabilità e la facilità di fruizione.

 

 

Art. 13

(Fondo regionale per il Reddito di cittadinanza)

 

1.È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per il Reddito di cittadinanza.

2.Al fondo sono destinati le risorse di cui all’art.14 commi 1 e 2, le somme recuperate a seguito di erogazione a persona non in possesso dei requisiti, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

3.Al fondo sono altresì destinate le risorse derivanti da minori trasferimenti agli enti locali e da economie di spese a seguito dall’attuazione della presente legge.

 

 

Art. 14

(Norma finanziaria)

 

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dalla legge di bilancio per l'esercizio corrente

2.Per gli esercizi successivi a quello corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

3.Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 la Regione fa fronte altresì, per quanto compatibili e coerenti, con Fondi dell’Unione Europea finalizzati alla crescita ed alla qualificazione dell’occupazione.

 

 

Art. 15

(Clausola valutativa)

 

1.L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel realizzare il Reddito di cittadinanza e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. A tal fine, trascorsi quindici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, garantendone l’articolazione, su base territoriale, del genere, dell’età, dei livelli di istruzione, delle esperienze professionali dei beneficiari interessati, sui seguenti aspetti:

a)caratteristiche quantitative e qualitative dei beneficiari;

b)tipologia dei servizi prestati e previsti dai PAI;

c)importi delle indennità transitorie;

d)inserimenti lavorativi realizzati;

e)casi di sospensione e decadenza;

f)eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2.Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

 

 

Art. 16

(Entrata in vigore)

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA SUL PROGETTO DI LEGGE

 

“Misure regionali denominate Reddito di cittadinanza”

 

Il progetto di legge introduce il reddito di cittadinanza come misura regionale integrata di politica per il lavoro e di politica sociale che, rappresentando una netta innovazione degli strumenti di contrasto alla povertà e di promozione dell’occupazione, determina una riorganizzazione di interventi, attività, contributi oggi in essere, realizzati in riferimento a destinatari e a bisogni misurati secondo standard reddituali il cui raggiungimento è oggetto del presente provvedimento.

 

Conseguentemente la scheda tecnica finanziaria viene realizzata tenuto conto dei nuovi interventi previsti e del fatto che questi comportano la riorganizzazione e la sostituzione, almeno parziale, di interventi già in essere.

 

 

Analisi degli articoli

 

Gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente le finalità e le definizioni applicate per tutta la legge e ripresi, in particolare, negli articoli di natura regolativa. L’articolo 1 inoltre stabilisce la condizione di cedevolezza della norma stessa, da conformare ad eventuali normative nazionali che realizzino il Reddito di cittadinanza, con condizioni migliorative.

 

L’articolo 3 definisce lo standard massimo di riferimento dell’indennità economica temporanea che, unitamente alle misure di servizio, costituisce il reddito di cittadinanza. Si assume a questo proposito la soglia di povertà relativa, definita annualmente dall’ISTAT.

L’articolo 4 è di natura regolativa e definisce i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza

 

L’articolo 5 regola il sistema istituzionale di programmazione, gestione, erogazione e controllo degli interventi. In particolare la Regione svolge le funzioni di programmazione e finanziamento e, a tale riguardo, la Giunta regionale con proprio atto definisce termini e modalità operative per la presentazione, l’istruttoria, il riconoscimento o il diniego dei benefici, le modalità di erogazione, di raccordo fra le istituzioni ed eventuali condizioni specifiche di agevolazione delle persone con disabilità.

Con lo stesso atto la Giunta definisce i criteri per l’eventuale rideterminazione dell’indennità economica temporanea in rapporto alle risorse disponibili.

 

L’articolo 6, 7 e 8 hanno natura regolativa. In particolare l’articolo 6 interviene rispetto alla richiesta di accesso, da presentare ai Comuni di residenza dei richiedenti, definendone contenuti e precisando la documentazione da allegare. L’articolo 7 è riferito alla durata del beneficio, non superiore a trentasei mesi nel quinquennio, così che la misura non possa essere replicata, nei cinque anni dall’ammissione. Vengono altresì precisati i casi di sospensione dell’erogazione. L’articolo 8 definisce gli obblighi del beneficiario, richiedendo e determinando un approccio attivo ed una forte corresponsabilizzazione nel processo di gestione dei benefici individuali.

 

L’articolo 9 stabilisce in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, una condizione di priorità nell’ambito degli interventi già in essere finalizzati alla promozione dell’occupazione in forma autonoma o subordinata.

L’articolo 10 ha natura regolativa ed agisce sulle cause di decadenza dal benefici, fra le quali rientrano il raggiungimento delle soglie di reddito di accesso, la perdita dei requisiti di accesso, il mancato rispetto degli obblighi previsti all’articolo 8, il conseguimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia, il recesso, senza giusta causa da contratto di lavoro, lo spostamento di residenza al di fuori della regione.

 

L’articolo11 ha natura regolativa e stabilisce la possibilità di integrazione di cumulo del Reddito di cittadinanza con altre prestazioni pubbliche dirette al medesimo scopo.

 

L’articolo 12 regola i criteri per l’erogazione delle misure di servizio e dell’indennità economica temporanea costituente il Reddito di cittadinanza. Quest’ultima viene erogata mensilmente, in modo tracciabile, a partire dal primo mese successivo all’ammissione al beneficio.

 

Gli articoli 13 e 14 operano rispetto al finanziamento del provvedimento. In particolare l’articolo 13 istituisce il Fondo regionale per il reddito di cittadinanza. Al fondo sono destinate anche le risorse derivanti dai minori trasferimenti agli enti locali e dalle economie di spesa che si realizzano a seguito dell’attuazione del Reddito di cittadinanza e del conseguente raggiungimento di standard reddituali che non richiedono l’azione di altre norme e misure settoriali

L’articolo 14, oltre a prevedere l’istituzione di appositi capitoli di spesa, stabilisce altresì la possibilità di finanziare la misura con Fondi dell’Unione Europea finalizzati alla crescita e alla qualificazione dell’occupazione, per quanto compatibili e coerenti.

L’articolo 15 precisa i termini di realizzazione del processo di valutazione degli interventi previsti dal progetto di legge.

L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURER.

 

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