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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 698
Presentato in data: 04/06/2015
"Nuove norme per l'estrazione di materiali in aree del demanio idrico". (04 06 15) A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

Progetto di legge regionale

NUOVE NORME PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI IN AREE DEL DEMANIO IDRICO REGIONALE

 

 


Articolo 1

(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 17/1991)

 

Sostituire l’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17, Disciplina delle attività estrattive, con il seguente:

Articolo 2

(Estrazione di materiale in aree del demanio idrico)

 

“1. Nelle aree del demanio idrico, la cui gestione spetta alla Regione ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), è vietata l'estrazione di materiali litoidi e terrosi, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L’estrazione di materiali nelle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nell’ambito della realizzazione di interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque, alla rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, e ad esigenze di approvvigionamento e risparmio idrico.

3. Gli interventi ammessi ai sensi del comma 2 sono programmati dalla Regione

in coerenza con la pianificazione di bacino distrettuale, e sono realizzati nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione. L’estrazione del materiale è effettuata nei limiti delle quantità e delle tipologie stabilite nei documenti progettuali e contrattuali degli interventi.

4. Nei casi di cui al comma 2, l’atto di programmazione dell’intervento può prevedere che la realizzazione dei lavori da parte dell’appaltatore sia compensata in tutto o in parte con l’utilizzazione del materiale estratto, così come stimato dall’Amministrazione sulla base dei canoni demaniali vigenti. Negli elaborati progettuali è indicata la stima del valore commerciale del materiale da estrarre ed è effettuata la comparazione rispetto all’importo dei lavori. Eventuali ulteriori lavori compresi nell’intervento di difesa e sistemazione idraulica, diversi da quelli che comportano l’estrazione dei materiali, devono essere realizzati nello stesso bacino idrografico di pertinenza del corso d’acqua, individuato dagli strumenti di pianificazione di bacino.

5. Ai fini dell’aggiudicazione dei lavori, la migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, nel rispetto del D.Lgs n. 163 del 2006.

6. La Regione può stipulare con enti locali o altri enti pubblici del suo territorio convenzioni per cui la realizzazione di opere pubbliche che tali enti intendono costruire sia compensata in tutto o in parte con l’utilizzazione del materiale estratto con interventi ammessi dal comma 2. La gara per l’assegnazione dell’appalto dell’opera pubblica, quando consentito dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dovrà anche prevedere l’assegnazione dei lavori ammessi dal comma 2 nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3. Nella convenzione tra Regione ed ente locale dovranno essere indicati l’opera pubblica, il luogo dei lavori di escavazione, la stima del valore commerciale del materiale da estrarre, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti, e l’importo corrispondente al materiale escavato che l’ente appaltante dovrà corrispondere alla Regione.

7. L’importo introitato dalla Regione sia nel caso di cui al comma 5 quando il valore del materiale estratto superi quello dei lavori, sia nel caso di convenzioni per la realizzazione di opere pubbliche di cui al comma 6, è destinato a interventi di difesa e sistemazione idraulica, ambientale e della costa. 

8. Dei quantitativi di materiali estratti ai sensi del presente articolo è data comunicazione, dalla competente struttura regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno al fine della contabilizzazione nell’ambito della pianificazione del settore estrattivo. La Regione definisce i criteri per la stima del valore del materiale da estrarre entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

 

 

Articolo 2

Norme per migliorare trasparenza e legalità

 

1.Il rilascio dell’autorizzazione per l’estrazione di materiale nelle aree del demanio di cui all’art 2 comma 1 della L.R. 17/1991, è subordinato alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente per l’instaurazione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, e in particolare alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità sottoscritti dalle Amministrazioni.

2. L'autorizzazione all’attività estrattiva è strettamente personale, ed è trasferibile ad altro soggetto solo previo assenso dell’Autorità competente, che provvede alla verifica delle condizioni e dei requisiti di legalità di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione del presente comma comporta la decadenza dall’autorizzazione.

3. In attuazione dell’art. 9 della L.R. 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e dell’art. 5 della L.R. 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), la Regione stipula convenzioni con le Amministrazioni preposte a funzioni di vigilanza e controllo al fine di individuare le modalità per la tracciabilità del materiale derivante dalle attività estrattive e creare un percorso di filiera teso a prevenire l’infiltrazione di forme di criminalità. Con atto della Giunta regionale è data attuazione al sistema di tracciabilità dei materiali.

 

 

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