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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 708
Presentato in data: 08/06/2015
"Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i.". (08 06 15) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Foti

Testo:

 

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, d'iniziativa del consigliere regionale Tommaso  Foti, recante  "Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i." 

 

 

 


Articolo 1

(Modifica all’articolo 172 del D.lgs. 285/1992)

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli, come individuati dal precedente articolo, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

 

 

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