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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 774
Presentato in data: 15/06/2015
"Norme in materia di tassa regionale sulla prostituzione". (15 06 15) A firma dei Consiglieri: Rancan, Rainieri, Fabbri, Delmonte, Bargi, Pompignoli, Pettazzoni, Liverani, Marchetti Daniele

Presentatori:

Rancan, Rainieri, Fabbri, Delmonte, Bargi, Pompignoli, Pettazzoni, Liverani, Marchetti Daniele

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“NORME IN MATERIA DI TASSA REGIONALE SULLA PROSTITUZIONE”.

 

 

 


Art. 1

(Registro regionale obbligatorio degli esercenti attività di prostituzione)

 

Entro il 1 gennaio 2016 è istituito il Registro regionale degli esercenti l’attività di prostituzione nel territorio della Regione. Entro tale data, con provvedimento della Giunta regionale sono determinate le modalità di istituzione, di iscrizione obbligatoria e tenuta del Registro.

L’iscrizione al Registro è condizione indispensabile per usufruire dei servizi regionali di prevenzione, di assistenza socio – sanitaria regionale e di tutela della salute collegati all’esercizio dell’attività meretricio individuati con provvedimento della Giunta regionale.

 

Art. 2

(Oggetto della tassa regionale sulla prostituzione)

 

La tassa regionale sulla prostituzione è dovuta annualmente per l’iscrizione al Registro regionale degli esercenti l’attività di prostituzione.

Per esercizio dell’attività di prostituzione si intende l’attività, svolta liberamente e con modalità non imposte da terzi, per effetto della quale una persona si impegna personalmente a procurare il soddisfacimento dell’altrui bisogno di carattere sessuale, dietro corrispettivo in denaro o di altra utilità economicamente valutabile.

 

Art. 3

(Competenze della Regione in materia di tassa regionale sulla prostituzione)

 

Sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa regionale sulla prostituzione, la contestazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, nonché la determinazione delle relative aliquote.

 

Art. 4

(Base imponibile e determinazione della tassa)

 

La tassa si applica sui proventi percepiti nel corso dell’anno.con aliquota pari al 27% per i proventi fino a 28.000 euro e 40% per i proventi superiori.

A tale fine, a fronte della prestazione sessuale, il soggetto esercente l’attività di meretricio è tenuto a rilasciare apposita quietanza di pagamento al beneficiario della prestazione medesima.

 

Art. 5

(Versamento della tassa)

 

La tassa regionale sulla prostituzione deve essere corrisposta distintamente per ciascun anno, in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, contestualmente alla presentazione di un’apposita dichiarazione indicante la base imponibile, la tassa liquidata, il luogo di esercizio abituale dell’attività di prostituzione e, se diverso, il domicilio fiscale nel territorio regionale.

In coerenza con il principio di territorialità delle imposte sancito dall’articolo 119 della Costituzione, le somme dovute dai contribuenti a titolo di tassa regionale sulla prostituzione sono versate direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.

Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con provvedimento del competente servizio della Regione, da pubblicare sul BURERT.

Con successivo provvedimento della Giunta Regionale sono determinate le modalità di versamento della tassa.

 

Art. 6

(Accertamento della tassa)

 

L’accertamento della tassa regionale sulla prostituzione è demandato al servizio regionale competente, munito di speciale tessera di riconoscimento.

Per l’assolvimento dei loro compiti, i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione dirigenziale, nei luoghi in cui è esercitata l’attività di prostituzione e/o presso il domicilio fiscale nel territorio regionale, al fine di procedere alla verifica della documentazione di cui all’articolo 7 seguente.

Nell’ambito delle attività preliminari finalizzate all’accertamento dei tributi regionali, il competente servizio può inviare questionari informativi utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo e alla determinazione del corrispondente debito tributario regionale.

Resta applicabile la normativa regionale vigente in materia di controlli ispettivi, recupero crediti, atti di accertamento e riscossione coattiva.

Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e i comandi della Guardia di Finanza cooperano con la Regione, previa intesa da definirsi mediante apposita convenzione, nell’acquisizione degli elementi utili per l’accertamento della tassa regionale sulla prostituzione e per la repressione delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica al sistema informativo regionale.

L’attività di accertamento deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era dovuto il versamento della tassa.

 

Art. 7

(Registro delle quietanze di pagamento)

 

Ai fini dell’accertamento, i soggetti che esercitano attività di meretricio sono tenuti ad annotare in apposito registro, tenuto in forma sistematica e secondo le norme di un’ordinata contabilità, cronologicamente per ciascun anno, le quietanze di pagamento rilasciate ai beneficiari della prestazione sessuale.

Le quietanze di pagamento, numerate in ordine progressivo, per anno solare devono indicare:

a)il nome del prestatore;

b)il corrispettivo percepito;

c)il Codice Fiscale del prestatore;

d)l’espressa dicitura di quietanza, nota o distinta per prestazioni sessuali.

E’ comunque garantito l’anonimato del beneficiario della prestazione sessuale.

La documentazione fiscale di cui al presente articolo è conservata presso il luogo di esercizio abituale dell’attività di prostituzione oppure, se diverso, presso il domicilio fiscale nel territorio regionale.

 

Art. 8

(Riscossione coattiva)

 

Per l’attività di riscossione coattiva della tassa, la Regione Emilia-Romagna, su determinazione della Giunta Regionale può ricorrere, in via alternativa, ad una delle seguenti modalità:

 

a)tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;

b)mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c)mediante l’affidamento del servizio di riscossione a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

Per la riscossione coattiva della tassa regionale sulla prostituzione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 602 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 9

(Rimborso della tassa)

 

Le somme versate a titolo di adempimento dell’obbligo di pagamento della tassa regionale sulla prostituzione sono rimborsate quando risultino indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

Le modalità applicative del rimborso sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

 

Art. 10

(Sanzioni)

 

Per l’omesso o tardivo pagamento della tassa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta e gli interessi moratori nella misura fissata per l’interesse legale, a decorrere dal giorno in cui la tassa è dovuta.

La stessa sanzione si applica anche nel caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione infedele. È considerata omessa la dichiarazione presentata oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

 

La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.

La Giunta, su indirizzo dell'Assemblea legislativa, definisce le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse derivanti dall’applicazione della presente legge.

 

 

Art. 12

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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