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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 908
Presentato in data: 08/07/2015
"Norme per l'erogazione gratuita di prodotti dietoterapici per celiaci". (08 07 15) A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Rainieri, Delmonte, Bargi, Pompignoli, Marchetti Daniele, Rancan, Liverani, Fabbri

Presentatori:

Consiglieri: Pettazzoni, Rainieri, Delmonte, Bargi, Pompignoli, Marchetti Daniele, Rancan, Liverani, Fabbri

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

“Norme per l’erogazione gratuita di prodotti dietoterapici per celiaci”

 

 


Articolato

 

L’articolo 1 definisce le finalità della Legge: l’erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, formazione e aggiornamento dei ristoratori e degli albergatori, formazione e aggiornamento professionale dei medici di base ai sensi dell’art 3 L.123/05

Con l’articolo 2 si definiscono le modalità di erogazione dei prodotti dietoterapeutici attraverso un contributo economico pari agli importi definiti dalla normativa nazionale, aggiornabili ai sensi del comma 2, per categorie specifiche di lavoratori o per soggetti con particolari condizioni fisiche e sanitarie. Il comma 3 precisa che il contributo economico è erogato attraverso buoni spesa, i commi 4 e 5 disciplinano la natura immateriale dei buoni, gli ambiti territoriali dove sono utilizzabili nonché la possibilità di accedere all’anagrafe sanitaria e al progetto SOLE per ragioni operative.

L’articolo 3 definisce quali sono i soggetti beneficiari del contributo.

L’articolo 4 definisce quali sono i prodotti privi di glutine acquistabili attraverso i buoni.

L’articolo 5 concede 90 giorni alla Giunta regionale per definire le modalità operative relative all’erogazione del contributo, all’informazione per albergatori e ristoratori e alla formazione per i medici di base.

L’articolo 6 definisce chi sono i rivenditori autorizzati.

Con l’articolo 7 viene istituito il Tavolo regionale Celiachia con funzioni referenti e proponenti circa l’operato della Giunta nell’applicazione della Legge.

Infine, l’articolo 8 contiene la norma finanziaria.

 

 

Articolo 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle sue competenze e in coordinamento con le aziende sanitarie e ospedaliere, disciplina l’erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme.

2. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, provvede ad inserire moduli informativi sulla celiachia.

3. La Regione Emilia-Romagna, al fine di facilitare la diagnosi e la cura della malattia celiaca, in coordinamento con le aziende sanitarie e ospedaliere, promuove la formazione e l’aggiornamento professionale dei medici di base.

 

 

Articolo 2

Erogazione del contributo

 

1. In applicazione dell’articolo 1, comma 1, la Regione riconosce, ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, un contributo economico pari agli importi definiti dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 4 della Legge 4 luglio 2005, n. 123.

2. La Giunta Regionale, facendo ricorso a fondi propri, è autorizzata ad aggiornare gli importi di cui all'articolo 4 L.123/05 per categorie specifiche di lavoratori o per soggetti con particolari condizioni fisiche e sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato attraverso buoni per l’acquisto di prodotti dietoterapeutici per un valore equivalente agli importi di cui i commi 1 e 2.

4. I buoni di cui al comma 3 sono erogati attraverso modalità telematiche e automatiche e sono spendibili su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con altre regioni utili a consentire la fruizione dei buoni anche all’interno dei rispettivi territori regionali.

5. Per le funzioni di cui al comma 4, la Regione e le aziende sanitarie si avvalgono dell’anagrafe sanitaria..

6. I contributi di cui all’articolo 2 sono spendibili attraverso la tessera Sanitaria dotata di banda magnetica e/o microchip.

 

 

Articolo 3

Soggetti beneficiari

 

1. Beneficiano del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, i soggetti la cui celiachia o dermatite erpetiforme sono certificate dal Sistema Sanitario Regionale.

 

 

Articolo 4

Prodotti dietoterapeutici acquistabili

 

1. I prodotti dietoterapeutici acquistabili attraverso i buoni di cui all'articolo 2, comma 3, sono quelli inseriti nel registro nazionale degli alimenti di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”.

 

 

Articolo 5

Modalità operative

 

1. Entro 90 giorni dall’approvazione della presente Legge, la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie e ospedaliere, definisce:

●le modalità con le quali i rivenditori possono dichiarare la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti dietoterapeutici di cui all’articolo 4.

●le modalità tecniche attraverso le quali sono accreditati e fruibili i buoni di cui all’articolo 2 comma 3.

●i moduli informativi relativi inseriti nei programmi di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

●il contenuto relativo alla formazione e all’aggiornamento professionale dei medici di base.

 

 

Articolo 6

Rivenditori autorizzati

 

1. Sono rivenditori autorizzati tutti gli esercizi commerciali con sede nel territorio dell’Emilia-Romagna che hanno dichiarato la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti dietoterapeutici di cui all'articolo 4 e contestualmente accettato le modalità operative.

 

 

Articolo 7

Tavolo regionale Celiachia

 

1. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente Legge, la Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale Celiachia.

2. Al Tavolo spetta la valutazione circa l’efficacia delle modalità operative di cui all'articolo 5 ed eventualmente propone modifiche e integrazioni.

3. Il Tavolo è composto dall’Assessore alla Sanità, dai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere o dai rispettivi delegati e dai rappresentanti delle associazioni di pazienti maggiormente rappresentative e attive sul territorio regionale.

 

 

Articolo 8

Norma Finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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