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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 913
Presentato in data: 08/07/2015
"Diffusione delle tecniche salvavita, dei concetti di prevenzione primaria, della disostruzione pediatrica e della rianimazione cardiopolmonare". (08 07 15) A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Rancan, Bargi, Fabbri, Delmonte, Pettazzoni, Rainieri, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Consiglieri: Marchetti Daniele, Rancan, Bargi, Fabbri, Delmonte, Pettazzoni, Rainieri, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

Diffusione delle tecniche salvavita, dei concetti di prevenzione primaria, della disostruzione pediatrica e della rianimazione cardiopolmonare.

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove e incentiva la massima e gratuita diffusione di semplici manovre "salvavita", mediante percorsi formativi e/o informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

2. La Regione Emilia-Romagna, altresì, sensibilizza e promuove opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida, sulla tecniche di cui al comma 1 presso le istituzioni scolastiche, rivolte a personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti, con il sostegno dei soggetti formatori.

 

 

Articolo 2

Destinatari e interventi

 

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, tempi e criteri per istituire una rete di soggetti in grado di intervenire tempestivamente, in ogni situazione, applicando correttamente le tecniche di cui all'articolo 1.

2. Le norme contenute nella presente legge sono rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico docente e non docente, che operano:

a) nei servizi educativi per minori e per l'infanzia;

b) negli asili nido pubblici e privati;

c) nelle scuole dell' infanzia;

d) nelle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria);

e) nelle scuole secondarie di secondo grado;

f) negli enti educativi diversi;

g)nelle strutture che tengono corsi preparto.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce:

a) le modalità di formazione e aggiornamento dei soggetti di cui al comma 2;

b) l'organizzazione dei corsi e della didattica.

4. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica, viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato.

 

 

Articolo 3

Soggetti accreditati alla formazione

 

1. Sono soggetti accreditati alla formazione quelli di comprovata esperienza nella specifica attività di formazione.

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti formatori.

 

 

Articolo 4

Obblighi e premialità

 

1. Tutti i servizi educativi per l'infanzia accreditati presso la Regione Emilia-Romagna sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dai soggetti/enti formatori di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 2;

2. La Regione Emilia-Romagna prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi che coinvolgono le scuole dell'infanzia e asili nido, nonché tutte le scuole dell'obbligo che istituiscono percorsi informativi e formativi sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.

3. In tutte le istituzione scolastiche del territorio regionale è prevista l'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare (BLS e BLSD) certificativi per gli studenti delle classi terminali del ciclo di studi.

 

 

Articolo 5

Norma finanziaria

 

1. La presente legge non comporta oneri a carico del Bilancio. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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