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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 997
Presentato in data: 20/07/2015
"La Difesa Legale della Regione Emilia-Romagna". (20 07 15) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Testo:

 

Progetto di Legge Regionale

La Difesa Legale della Regione Emilia-Romagna”.

 

 


Art. 1

Difesa legale della Regione Emilia-Romagna

 

1. Il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Regione, salvo che nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, sono affidati in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato.

2. Il Servizio preposto all’esercizio dell'attività di difesa legale è competente, in via generale, nelle ipotesi di controversia della Regione con lo Stato e per i giudizi in cui vi sia conflitto di interessi, anche potenziale, con lo Stato.

3. La Regione può in casi eccezionali e motivati ovvero in ragione della specificità della materia trattata avvalersi di avvocati del libero foro. La Regione può altresì avvalersi di avvocati del libero foro in luogo del Servizio preposto all’esercizio dell'attività di difesa legale in caso di incompatibilità dei corrispondenti avvocati ovvero in ipotesi di eccedente carico di lavoro segnalato dal Servizio.

 

 

Art. 2

Norma transitoria

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge per le nuove controversie si applica l’articolo 1. Per le controversie pendenti alla medesima data e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, la Regione può continuare ad avvalersi del Servizio competente all’esercizio dell'attività di difesa legale ovvero degli avvocati del libero foro.

 

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

 

Come evidenziato nella relazione accompagnatoria, attualmente la Regione Emilia-Romagna affronta significativi costi per la tutela legale; una cifra che varia tra i 3.330.000 ai 3.999.000 euro circa dal 2010 ai primi mesi del 2015.

Il progetto di legge intende affidare la difesa legale dell’Ente precipuamente all’avvocatura dello Stato, senza peraltro escludere la possibilità di fare ricorso ad altri soggetti nei casi in cui non sussistano condizioni tali da poter garantire una difesa adeguata. L’avvocatura dello Stato andrebbe pertanto preferita in controversie che afferiscono alla consuetudine lasciando a casi eccezionali il ricorso ai professionisti del libero foro.

Tenuto conto che il coinvolgimento dell’avvocatura dello Stato avviene a titolo gratuito per l’ente rappresentato, il presente pdl non prevede una norma finanziaria in quanto non comporta oneri a carico del bilancio della Regione. Al contrario, si prevedono significativi risparmi di spesa rispetto l’attuale bilancio: nell’anno 2014, infatti, dei 3.353.379,97 euro devoluti per mandati di pagamento in materia legale, 3.174.384,05 sono stati elargiti all’avvocatura esterna.

 

 

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