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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1944
Presentato in data: 13/01/2016
"Promozione del "Giorno della libertà" in Emilia-Romagna". (13 01 16) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

FOTI

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

"Promozione del "Giorno della libertà" in Emilia-Romagna".

 


Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regine Emilia-Romagna, sulla base dei principi ispiratori della legge 15 aprile 2005, n. 61, celebra il 9 novembre, ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, quale «Giorno della libertà».

2. In attuazione di quanto enunciato al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna promuovere annualmente cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della libertà, evidenziando con obiettività gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.

 

 

Art. 2

(Ambito di intervento)

 

1. Nella ricorrenza del 9 Novembre, la Regione, i Comuni, gli Enti pubblici organizzano cerimonie commemorative ufficiali nonché iniziative storiche e culturali.

2. Le pubbliche istituzioni, con specifico riferimento alle Università e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono e realizzano specifici progetti per ricordare l’importanza civile e storica della liberazione dalla tirannide comunista.

3. Per l’attuazione delle iniziative e dei progetti di cui ai commi 1 e 2 la Regione assegna appositi contributi volti a coprire in modo sia parziale sia totale, gli oneri relativi alla loro realizzazione.

 

 

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

 

1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

a) le priorità da osservarsi nell'ambito delle celebrazione del «Giorno della libertà»;

b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale destinato alla celebrazione del «Giorno della libertà»;

c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate alla celebrazione del «Giorno della libertà».

2. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto deliberativo, le modalità di presentazione dei progetti, nonché quelle di erogazione ed eventuale revoca dei contributi di cui all’articolo 2, secondo le priorità stabilite dall’atto di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Per l’anno 2016 lo stanziamento in spesa corrente di competenza per l’attuazione degli oneri derivanti dalla presente legge è individuato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1, provvedendo alla riduzione del medesimo importo dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1.

2. Per le successive annualità la Regione provvede istituendo un apposito fondo.

 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT.

 

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