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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2214
Presentato in data: 22/02/2016
“Disposizioni in materia di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio”. (22 02 16) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Consigliere Tommaso Foti

Testo:

 

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: “Disposizioni in materia di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio”. (22 02 16)

 


 

Articolo 1

(Finalità)

 

1.Lo Stato promuove politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti delle strutture, sia pubbliche che private.

2.Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e s.m.i.

 

 

Articolo 2

(Sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia pubblici e privati)

 

1.Gli asili nido e le scuole dell’infanzia, pubblici e privati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2.L’attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata.

 

 

Articolo 3

(Sorveglianza nelle strutture residenziali socio- assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio)

 

1.Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle strutture stesse devono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.L’attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata.

 

 

Articolo 4

(Installazione dei sistemi di videosorveglianza)

 

1.Le amministrazioni pubbliche competenti e le aziende sanitarie locali assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.

2.Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione, entro trenta giorni, alle amministrazioni pubbliche competenti in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.

 

 

Articolo 5

(Sanzioni)

 

1. L'autorità competente ordina la sospensione dell'attività nelle strutture pubbliche e private quando quest'ultime, decorsi i termini previsti, non abbiano adempiuto gli obblighi introdotti dalla presente legge.

2. L'omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione adibite agli utilizzi di cui agli articoli che precedono impedisce alle stesse di potere svolgere l'attività prevista.

 

 

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