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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2277
Presentato in data: 03/03/2016
"Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) e alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo)". (03 03 16) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Foti

Testo:

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante:

"Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) e alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo)".

 


Articolo 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2015

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti) la parola “progressivo” è soppressa.

 

 

Articolo 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015

 

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) promuovendo processi di transizione alle forme abitative convenzionali.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato.

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato.

4. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:

“4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21. Nella definizione delle soluzioni abitative, i Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi.”.

 

 

Articolo 3

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2015

 

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato.

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato.

 

 

Articolo 4

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 1999

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è abrogato.

 

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