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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2317
Presentato in data: 09/03/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)". (09 03 16) A firma del Consigliere: Marchetti Daniele

Presentatori:

Marchetti Daniele

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6

(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E

RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE.

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

 

 


Art. 1

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 6 del 2004

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) è aggiunto il seguente:

"1 bis. I Comuni di cui al comma 1 possono disporre lo scioglimento del Nuovo Circondario

o recedere unilateralmente da esso nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis".

 

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 6 del 2004

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento del Circondario e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra il Circondario ed il Comune uscente. Il recesso dal Circondario non può comportare sanzioni o risarcimenti. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso il Circondario. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dal Circondario".

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