Testo:
PROGETTO DI LEGGE
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6
(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E
RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE.
RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)
Art. 1
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 6 del 2004
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) è aggiunto il seguente:
"1 bis. I Comuni di cui al comma 1 possono disporre lo scioglimento del Nuovo Circondario
o recedere unilateralmente da esso nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis".
Art. 2
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 6 del 2004
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento del Circondario e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra il Circondario ed il Comune uscente. Il recesso dal Circondario non può comportare sanzioni o risarcimenti. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso il Circondario. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dal Circondario".