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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2326
Presentato in data: 10/03/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Modifica alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 'Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza'". (10 03 16) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Testo:

 

Progetto di Legge

"Modifica alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo

territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza"

 

 


Art. 1

Inserimento dell'articolo 19 bis nella Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Modifica

alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo

territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza"

 

 

Art. 19 bis

Unione di comuni e Nuovo Circondario Imolese

 

1. Il Nuovo Circondario Imolese, costituito dai Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano di cui alla Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni Internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è riconosciuto, a ogni effetto di legge, quale unione di comuni.

2. I Comuni di cui al comma 1 provvedono all'adeguamento e all'approvazione dello Statuto dell'unione in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. In caso di mancato adeguamento statutario di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della presente legge.

 

 

Art. 2

Integrazione dell'art. 30

"Norme transitorie" della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" con i commi 1bis e 1ter.

 

1 bis. I Comuni di cui all'art. 19bis provvedono all'adeguamento dello Statuto dell'Unione entro sei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2017. E' facoltà dei Comuni disporre il cambio di denominazione dell'Unione.

1 ter. In mancanza di adeguato intervento del legislatore regionale, le norme e le disposizioni di legge che equiparano il Nuovo Circondario Imolese alle Unioni di Comuni montani si intendono abrogate a far data dal 1gennaio 2018. Fino al 31 dicembre 2017, e in assenza di adeguamenti normativi, l'Unione di cui all'articolo 19bis è ricompresa tra le unioni di Comuni montani.

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