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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2422
Presentato in data: 25/03/2016
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: "Norma sulla tassazione della previdenza complementare. Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”. (25 03 16) A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE ALLE CAMERE

Ex Art. 121 della Costituzione: “Norma sulla tassazione della previdenza complementare”

Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)

 

 

 


Art. 1

Modifica tassazione previdenza complementare

 

1 All’art 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 621 “All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre 2005, n. 252,  le  parole:  «11  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «20 per cento»” viene abrogato.

2  All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 622 “I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  concorrono  alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista  dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle  disposizioni  vigenti  e  l'aliquota  stabilita  dal  medesimo articolo 17, comma 1, come modificato  dal  comma  621  del  presente articolo” viene abrogato.

3 All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 624 “Le disposizioni di cui ai commi 621 e  622  si  applicano  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2014. In deroga  all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta  in  corso al 31 dicembre 2014 è determinata  con  l'aliquota  stabilita  dalla disposizione di cui al comma 621 del  presente  articolo  e  la  base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622,  è  ridotta del 48 per cento della differenza tra le  erogazioni  effettuate  nel corso del 2014 per il  pagamento  dei  riscatti  e  il  valore  delle rispettive  posizioni  individuali  maturate  al  31  dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014” viene abrogato.

 

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