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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2617
Presentato in data: 06/05/2016
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: "Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli". (06 05 16) A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi

Presentatori:

Aimi, Bignami

Testo:

 

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

“Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli”

 

 


Art. 1.

(Finalità)

 

1. Il presente Progetto di Proposta di Legge alle Camere è finalizzato a fornire al contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria, come definite all’articolo 2, apposite modalità per la definizione agevolata del proprio debito iscritto a ruolo.

 

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge si intende per:

 

a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.

 

b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

 

 

Art. 3.

(Proposta di definizione del debito)

 

1. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l’agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

 

3. La proposta di cui al comma 1 deve essere notificata dall’agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. L’agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 1 all’Agenzia delle Entrate e all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

 

5. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all’agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

 

 

Art. 4.

(Contenuti della proposta di definizione a saldo e stralcio)

 

1. La proposta di definizione di cui all’articolo 3 deve riguardare l’intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. La proposta di definizione di cui all’articolo 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell’IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio di riscossione.

 

3. La proposta di definizione di cui all’articolo 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell’IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio di riscossione.

 

 

Art. 5.

(Modalità di versamento dilazionato di importi a saldo e stralcio)

 

1. Per il versamento degli importi a saldo di cui all’articolo 4, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell’articolo 3.

 

2. Per il versamento degli importi a saldo di cui all’articolo 4, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell’articolo 3.

 

 

Art. 6.

(Comunicazioni alla Ragioneria generale dello Stato)

 

1. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l’agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

 

 

Art. 7

(Disciplina di attuazione)

 

1. Con circolare dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

 

 

Art. 8.

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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