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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2618
Presentato in data: 06/05/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS"". (Delibera di Giunta n. 635 del 02 05 2016).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

 

Progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale recante" Partecipazione della Regione Emilia Romagna all'Associazione " Rete Italiana Città Sane -OMS"

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1. la Regione Emilia Romagna al fine di promuovere la salute dei cittadini con la partecipazione delle comunità e di favorire la realizzazione sul territorio di progetti e azioni intersettoriali volte a perseguire obiettivi di tutela della salute in collaborazione con i Comuni, altre Regioni, Ministeri di competenza, Istituzioni europee e altri soggetti interessati alle stesse finalità, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione denominata "Rete Italiana Città Sane-OMS".

 

2. L'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" ha lo scopo di promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini, ponendo il benessere del singolo e della comunità al centro delle proprie politiche, sviluppando la partecipazione dei cittadini, favorendo il confronto e lo sviluppo di collaborazioni.

 

 

Articolo 2

Partecipazione della Regione

 

1. La partecipazione della Regione Emilia Romagna all'Associazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia  Romagna;

c) che l'Associazione goda di autonomia patrimoniale perfetta. 

 

 

Articolo 3

Esercizio dei diritti partecipativi

 

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia Romagna all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS".

2. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nel Comitato Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. 

3. Ogni modifica dello Statuto dell'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia Romagna.  

 

 

Articolo 4

Partecipazione finanziaria

 

1. La Regione Emilia Romagna partecipa all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" con una prima quota di adesione pari a   euro 5.000,00 ed è altresì autorizzata a corrispondere una quota  associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 6.000,00,  nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

 

 

Articolo 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS", la Regione fa fronte, per l’esercizio 2016, mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell’ambito di Missione e Programma specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti,  Programma 3 - Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018. Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) a valere sulla legge regionale 01 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione) nell’ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, del bilancio di previsione 2016-2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

Morfologia degli oneri

Oneri di natura corrente derivanti dalla adesione mediante quota associativa  all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS"

Quantificazione degli oneri

Quota di adesione per l’anno 2016: 5.000,00 euro.

Limite massimo di spesa per gli esercizi successivi:  6.000,00 euro

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura degli oneri previsti dal presente progetto di legge si fa fronte, per l’esercizio in corso, mediante l’utilizzo di fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi (capitolo U86350), per gli esercizi 2017 e 2018 compresi nel pluriennale, mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa corrente a valere sulla legge regionale n. 20 del 2002 nell’ambito della Missione 13 Tutela della Salute - Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria.

Per gli esercizi successivi al 2018, tali oneri trovano copertura nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'art.38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti (art. 4, c.1)

5.000,00

6.000,00

6.000,00

Totale oneri da coprire

5.000,00

6.000,00

6.000,00

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo U86350)

5.000,00

 

 

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa corrente a valere sulla legge regionale n. 20 del 2002 nell’ambito della Missione 13 Tutela della Salute – Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria (Allegato 17 alla Legge regionale n. 24 del 2015)

 

6.000,00

6.000,00

Totale mezzi di copertura

5.000,00

6.000,00

6.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

 

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