Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 2668
Presentato in data: 17/05/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: Esenzione dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2017, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi. (17 05 16) A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi

Presentatori:

Aimi, Bignami

Testo:

 

Esenzione dal pagamento dell’imposta Regionale sulle Attivita’ Produttive (IRAP), per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell’anno 2017, per il periodo d’imposta di inizio dell’attivita’ e per i quattro anni successivi.

 

 


Art. 1

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell’anno 2017

 

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 41 – 42 – 43 – 55 – 56 – 59 – 62 – 63 – 72 – 79 – 90 – 93 – 95 e 96.

3. L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.

4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Emilia-Romagna;

c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa già esistente in Emilia-Romagna;

5. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 1.

6. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione della presente legge e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef.

8. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Emilia-Romagna, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito

 

tributario in capo all’impresa beneficiaria e va restituito all’Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

 

 

Art. 2

Disposizioni attuative

 

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni attuative della presente legge.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURERT.

Espandi Indice