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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2686
Presentato in data: 20/05/2016
Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: “Norme per l’autorecupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il contrasto delle morosità e delle occupazioni abusive. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24”. (20 05 16) A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Rainieri, Delmonte, Bargi, Pompignoli, Pettazzoni, Rancan, Liverani, Fabbri

Presentatori:

Marchetti Daniele, Rainieri, Delmonte, Bargi, Pompignoli, Pettazzoni, Rancan, Liverani, Fabbri

Testo:

 

NORME PER L’AUTORECUPERO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER IL CONTRASTO DELLE MOROSITÀ E DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24.

 

 


Art.1

Modifiche all’articolo 22 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24

Al comma 2, dopo le parole “manutenzione ordinaria degli immobili” sono inserite le parole “, l’autorecupero degli alloggi”.

 

 

Art.2

Inserimento dell’articolo 22 bis nella Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24

Dopo l’articolo 22 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24 è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 22 bis

Autorecupero degli alloggi non assegnabili

 

1. Gli enti gestori e i comuni individuano gli alloggi ERP non assegnabili per necessari interventi di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) e dall'articolo 6, comma 1, del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

2. Gli enti gestori, predispongono annualmente un elenco con relativi interventi da effettuare, costi e tempi stimati necessari per il recupero alloggi di cui al comma 1;

3. Per ciascuna annualità gli enti gestori predispongono un ulteriore elenco degli immobili di cui al comma 2 che, per carenza di risorse finanziarie, non possono essere ripristinati all’agibilità e all’assegnabilità entro l’anno corrente.

3. I Comuni predispongono un’apposita graduatoria per l’autorecupero degli alloggi ERP, alla quale potranno accedere tutti i nuclei aventi diritto ai sensi degli articoli 15, 24 e 25, comma 2;

4. Gli interventi ammissibili oltre a quelli previsti dal comma 1, sono:

a)      le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche

b)      gli interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti di cui all’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001, con l’obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

5. Al termine dei lavori, l'assegnatario trasmette all'ente proprietario la documentazione attestante la descrizione dei lavori effettuati e i relativi costi e la dichiarazione di conformità, qualora prevista per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congrui con quelli stimati;

6. Gli enti gestori, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione attestante l’esecuzione degli interventi di cui i commi 3 e 4 verificano la conformità degli interventi eseguiti, la regolarità contabile e fiscale della spese sostenute e il rispetto dei tempi preventivati;

7. Se le verifiche di cui il comma 6 danno esito positivo sono riconosciuti ai nuclei assegnatari, mediante detrazioni sul canone di locazione, i costi sostenuti per gli interventi di cui ai commi 1 e 4

per un totale di massimo euro 5000.

 

 

Art.3

Modifiche all’articolo 16 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24

Dopo il comma 1, lettera e) sono inserite le seguenti lettere:

“f) le occupazioni abusive e le morosità”

 

 

Art. 4

Disposizioni tecniche

 

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, la Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, predispone un apposito disciplinare tecnico relativo agli interventi ammessi e finanziabili di cui all’articolo 22bis.

 

 

Art.5

Norma finanziaria

 

La presente legge non comporta oneri a carico del Bilancio. Agli oneri derivanti dall'istituzione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n 4)

 

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

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