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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2753
Presentato in data: 06/06/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche legislative in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni, e abitative conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale" (Delibera di Giunta n. 800 del 30 05 16).

Presentatori:

giunta

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

“MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, PER LE GIOVANI GENERAZIONI, E ABITATIVE CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE”

 

 


TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Articolo 1

Oggetto

 

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 65, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni, e abitative, volte al completamento del processo di riordino e all'armonizzazione della normativa regionale in dette materie.

 

 

TITOLO II

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

Articolo 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”.

 

 

Articolo 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. la lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità;”.

 

 

Articolo 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La definizione dei livelli di cui al comma 2, è attuata previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), sentita la commissione assembleare competente.”.

 

 

Articolo 5

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“b) agevolazioni tariffarie e d'imposta;”.

 

 

Articolo 6

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.”.

 

 

Articolo 7

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).”.

 

 

Articolo 8

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“h) realizza il Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale in raccordo con il Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), e d), con le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), nonché il potere sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.”.

 

 

Articolo 9

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende”.

 

 

Articolo 10

Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dalla seguente:

“13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.”.

 

 

Articolo 11

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente: “Il Piano regionale ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.”.

2 Il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione della programmazione generale del sistema formativo di cui all’articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).”.

4. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003è sostituito dal seguente:

“6. Il Piano è adottato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del terzo settore, sentite le Organizzazioni sindacali.”.

 

 

Articolo 12

Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 28

Sistema informativo dei servizi sociali

 

1. La Regione istituisce il Sistema informativo Integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000

2. Il sistema informativo Integrato di interventi e servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione e valutazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, alla promozione ed attivazione di progetti europei, nonché al coordinamento con le strutture sanitarie, educative, formative, culturali, del lavoro e dell'occupazione, urbanistiche ed abitative. Il trattamento dei dati per le finalità di programmazione e valutazione delle politiche sociali si considera di rilevante interesse pubblico.

3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione i dati necessari al sistema.

4. La Regione fissa il sistema di regole e sviluppa le strutture tecnologiche finalizzate all'integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema, come previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), assicurando standard di qualità e adeguate modalità di accessibilità, trasmissione e trattamento dei dati necessari ad alimentare il Sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.

5. La Regione è autorizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.”.

 

 

Articolo 13

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.”;

b) alla lettera a), le parole: “tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali,” sono soppresse;

c) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“g) individua i fabbisogni di formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;”.

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater, comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogato.

 

 

Articolo 14

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituto dal seguente:

“1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.”.

 

 

Articolo 15

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 “Nuova disciplina del difensore civico”).”.

 

 

Articolo 16

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.”.

 

 

Articolo 17

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003, è sostituito dal seguente:

“3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2.”.

 

 

Articolo 18

Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale, sentiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione assicura il monitoraggio sull’attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.”.

 

 

Articolo 19

Modifiche all’articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26”) per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.”.

 

 

Articolo 20

Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.”.

 

 

Articolo 21

Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogata.

2. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2.”.

 

 

Articolo 22

Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.”.

 

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati

 

Articolo 23

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), le parole “alle Province ed” sono soppresse.

2. Il secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004, è sostituito dal seguente: “Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV della presente legge;”.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 5;”.

 

 

Articolo 24

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),” sono sostituite dalle parole:“Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano”.

 

 

Articolo 25

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale.”.

 

 

Articolo 26

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. A comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “delle Province,” sono soppresse.

2. Al comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “, Province” sono soppresse.

 

 

Articolo 27

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “ed i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “i Comuni, o le loro Unioni”.

 

 

Articolo 28

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 5 del 2004, le parole “e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono” sono sostituite dalle parole: “, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce”.

2. Ai commi 2 e 3, le parole “le Province” sono sostituite dalle parole: “i Comuni, o le loro Unioni,”.

 

 

Articolo 29

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2004

 

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”).”.

 

 

Capo III

Ulteriori modifiche legislative in ambito sociale

 

Articolo 30

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997

 

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della regionale n. 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai Comuni.”.

 

 

Articolo 31

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2008

 

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutele delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna), la parola “Annualmente” è sostituita dalle parole “A cadenza triennale”.

 

 

TITOLO III

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI TERZO SETTORE

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002

 

Articolo 32

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002

 

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”), è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'associazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale).”.

 

 

Articolo 33

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002

 

1. All'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:

“4 ter. E’ istituita una sezione speciale del registro nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni già iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli ad esse affiliati. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al Registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla Giunta regionale con proprio atto.”.

 

 

Articolo 34

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002

 

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

 

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.

2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.

3 La Giunta regionale, con proprio atto:

a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;

b) definisce le modalità i criteri per l’individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l’assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.”

 

 

Articolo 35

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002

 

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002, è inserito il seguente periodo: “Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.”.

 

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

 

Articolo 36

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005

 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 “nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”), è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale).”.

 

 

TITOLO IV

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

 

 

Articolo 37

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

“i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.”.

 

 

Articolo 38

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;”;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;”.

 

 

Articolo 39

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione:

a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;

b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di  informazioni con soggetti privati;

c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.”.

 

 

Articolo 40

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituto dal seguente: “Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.”.

 

 

Articolo 41

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente: “Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.”.

 

 

Articolo 42

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dai seguenti:

“1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.

1 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.”.

 

 

Articolo 43

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

 

“Articolo 14

Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

 

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un’ottica di lavoro di comunità.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l’organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all’inclusione e all’accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.

5. I soggetti del Terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.

11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo.”.

 

 

Articolo 44

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

“3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale. “

2. Il comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge è sostituto dai seguenti commi:

“4. i Centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i Centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:

a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;

b) il settore educativo scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

c) il settore sociale.

4. bis. Nello svolgimento delle loro attività, i Centri per le famiglie possono costruire percorsi di collaborazione, con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché con le organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso, laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, convenzioni ed accordi stabili o affidamento di alcune attività.”.

 

 

Articolo 45

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del Terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative.”

 

 

Articolo 46

Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

 

“Articolo 21

Coordinamento tecnico territoriale per l’infanzia e l’adolescenza

 

1. Ogni Conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l’infanzia e l’adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.

2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. E', inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.”.

 

 

Articolo 47

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

“1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.”.

 

 

Articolo 48

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.”.

 

 

Articolo 49

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente: “La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.”.

 

 

Articolo 50

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 14 del 2008 è inserita la seguente lettera:

“b bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;”.

 

 

Articolo 51

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole : “le province,” sono sostitute dalle parole “le province, la città metropolitana di Bologna, nell’ambito delle rispettive competenze,”.

 

 

Articolo 52

Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 31

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

 

1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento in una comunità che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede in nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia, possibilmente che accolga unicamente minori.

3 La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell’adolescente e della sua famiglia e dall’opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d’origine.

4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

6. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.”.

 

 

Articolo 53

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole “e le province favoriscono” sono sostituite dalla parola: “favorisce”.

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituto dal seguente:

“2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).”.

 

 

Articolo 54

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole “Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005” sono sostitute dalle parole “Secondo quanto previsto dagli articoli da 24 a 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005”.

2. Il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituto dal seguente:

“6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.

 

 

Articolo 55

Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 42

Mobilità e cittadinanza europea

 

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione ed li Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.”.

 

 

TITOLO V

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

 

Articolo 56

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente comma:

“2 bis. La Regione esercita le funzioni concernenti l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio destinato alla locazione permanente, realizzato con contributi pubblici dagli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, con esclusione dei Comuni. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), definisce la procedura e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei seguenti criteri, riguardanti anche la disciplina degli alloggi restanti di proprietà indivisa:

a) l'autorizzazione può essere richiesta dall'operatore che ha realizzato l'intervento con contributo pubblico o dall'operatore che gli è subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

b) siano decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;

c) la proprietà sia acquisita dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari;

d) la richiesta di autorizzazione riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'intervento oggetto del contributo pubblico, fermo restando che per gli alloggi non alienati deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente;

e) siano fissati specifici parametri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da restituire;

f) gli importi da restituire siano rivalutati di una percentuale non superiore al 75 per cento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ove la normativa statale non preveda la fissazione di una percentuale specifica;

g) le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi siano finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1;

h) gli alloggi non interessati dalla autorizzazione possono essere alienati quale complesso unitario ad un terzo, alle condizioni indicate all'articolo 14, comma 1, e possono essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall'operatore che ha realizzato l'intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.”.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 57

Norma di prima applicazione

 

1. Per l'anno 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall'articolo 34 della presente legge, la Giunta regionale individua con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso,  dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015.

 

 

Articolo 58

Norma transitoria

 

1. I procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione, in corso alla data di esecutività dell'atto della Giunta regionale previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 2001, come inserito dall'articolo 56 della presente legge, sono conclusi secondo la disciplina contenuta nel medesimo atto.

 

 

Articolo 59

Disposizioni finanziarie

 

1. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008, e n. 24 del 2001.

 

 

Articolo 60

Abrogazioni

 

1. Il Capo II del Titolo VII della Parte Seconda della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 2 del 2003: la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15, gli articoli 18, 53, 56, 59, i commi 2 e 3 dell'articolo 62, gli articoli 63 e 67.

3. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 della legge regionale n. 5 del 2004 sono abrogati.

4. Gli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 sono abrogati.

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Premessa

 

La riforma recata dalla legge regionale n. 13 del 2015 ha rappresentato il primo passo del riordino delle funzioni amministrative e della definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale. In coerenza ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo VI - Sanità e politiche sociali – della medesima legge, il presente progetto di legge si propone la prosecuzione del percorso di riforma avviato alla legge n. 13.

L'articolo 65 della l.r. n. 13 del 2015, in particolare, oltre a riconoscere alla Regione la titolarità delle funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese tra quelle indicate dalla legge n. 56 del 2014 come fondamentali, stabilisce che con successive leggi regionali si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo.

 

L'intervento legislativo in oggetto, quindi, ha l'obiettivo di completare il processo di riordino normativo in conformità con il nuovo assetto delle funzioni stabilito dall'articolo 65, nonché assicurare sul territorio regionale un’adeguata articolazione della funzione amministrativa, in coerenza con quanto individuato dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 sul riordino territoriale.

Il progetto di legge interviene aggiornando ed armonizzando la disciplina vigente nelle diverse materie afferenti alle politiche sociali, al Terzo settore, alle politiche per le giovani generazioni e alle politiche abitative, rispetto al nuovo assetto istituzionale regionale e locale.

Le modifiche legislative proposte coinvolgono principalmente le seguenti leggi:

l.r. n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali;

l.r. n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;

l.r. n. 34 del 2002 riguardante la valorizzazione delle associazione di promozione sociale;

l.r. n. 12 del 2005 riguardante la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato;

l.r. n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni;

l.r. n. 24 del 2001 in materia di politiche abitative.

Viene colta inoltre l'occasione di intervenire sotto il profilo della semplificazione e della chiarezza normativa nelle diverse leggi settoriali, prevedendo anche l'abrogazione espressa del Capo II del Titolo VII della Parte Seconda della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nel quale era contenuta la disciplina dell'attribuzione delle competenze in materia tra i diversi livelli di governo regionale, in attuazione della cosiddetta “Riforma Bassanini”.

Il progetto di legge prevede la revisione delle leggi regionali nel rispetto delle norme recate dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma unicamente l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa a seguito del mutamento delle funzioni in materia, in quanto gli interventi previsti dalle leggi regionali modificate trovano copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa, a valere sulle leggi regionali medesime,  previste  nel bilancio di previsione 2016-2018.

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge, che si compone di sei Titoli e di 60 articoli.

 

 

Il Titolo I, composto di un articolo, chiarisce l'oggetto e le finalità del progetto di legge, come sopra riportato.

 

 

Il Titolo II, suddiviso in tre Capi, è dedicato alle modifiche legislative in materia di servizi sociali

 

Il Capo I  riguarda le modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

 

L'articolo 2, di modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2003, contiene i necessari aggiornamenti dei riferimenti normativi richiamati dalla norma stessa. Infatti, viene chiarito che le norme contenute nella legge n. 2 del 2003 vengono dettate in conformità a quanto previsto dalla vigente legge regionale di Riforma del sistema di governo regionale e locale, n. 13 del 2015.

 

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003, che disciplina i servizi e gli interventi del sistema locale. In particolare, si prevede che gli interventi a sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili e in condizioni di fragilità e vulnerabilità tengono conto anche degli obiettivi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari).

 

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 e propone l'aggiornamento dei riferimenti alle forme e agli organismi di consultazione e partecipazione previsti dall'attuale ordinamento regionale al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

 

L'articolo 5 propone un aggiornamento all'articolo 9, al fine di eliminare il riferimento, tra le agevolazioni tariffarie d'imposta, ad un'imposta comunale non più applicabile.

 

L'articolo 6 prevede modifiche all'articolo 12, che disciplina gli assegni di cura, e coerentemente con quanto previsto in generale dalla normativa regionale, individua la competenza della Giunta regionale per l'approvazione di direttive.  Si è inoltre voluto adeguare le procedure in materia di concessione di benefici economici secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente. 

 

L'articolo 7 aggiorna l'articolo 16, eliminando i riferimenti normativi non più vigenti.

 

L'articolo 8, di modifica dell'articolo 19,  elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale. Viene inoltre esplicitato meglio il raccordo tra il Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale e il Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000.

 

L'articolo 9, di modifica dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003, elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

 

L'articolo 10   modifica l'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003.

 

L'articolo 11, di  modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, introduce la possibilità che il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, che di norma ha durata triennale conservi la sua efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

 

L'articolo 12 propone la completa riscrittura dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003, e prevede l'aggiornamento dei riferimenti al  Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale. Ne esplicita il raccordo con  Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000. Ne chiarisce ed amplia  i contenuti e l'utilizzo, in relazione alle evoluzioni degli ultimi anni.  Elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale. Aggiorna i riferimenti normativi in termini di tutela della Privacy. Chiarisce le modalità con cui la Regione si collega ai sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema di servizi per l'acquisizione dei dati necessari ad alimentare il Sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale.

 

L'articolo 13, di modifica dell'articolo 29, introduce la possibilità che il Piano di zona di ambito distrettuale, che di norma ha durata triennale conservi la sua efficacia fino all'entrata del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali successivo.

Viene, inoltre, eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

 

L'articolo 14, di modifica dell'articolo 30,  elimina i riferimenti alla normativa sulle comunità montane, ormai abrogata.

 

L'articolo 15 prevede aggiornamenti dei riferimenti normativi sul difensore civico, contenuti all'articolo 33.

 

Gli articoli 16 e 17, rispettivamente dedicati alle modifiche degli articoli 34 e 36 della legge regionale n. 2 del 2003, eliminano il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

 

L'articolo 18 modifica l'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, sull'accreditamento. Elimina il riferimento alla Conferenza Regione Autonomie Locali, in quanto sostituita dal Consiglio delle Autonomie Locali, ed il riferimento temporale del 31 dicembre 2006 per l'individuazione dei servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento, in quanto limitante rispetto alla possibilità di ulteriori individuazioni.

Inoltre, viene posta in capo alla Regione, e non più alla Provincia, la funzione di monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento.

 

L'articolo 19 propone i necessari aggiornamenti normativi rispetto all'attuale disciplina regionale sul volontariato, modificando così l'articolo 44.

 

L'articolo 20, di modifica dell'articolo 45,  aggiorna i riferimenti alla disciplina sulla formazione.

 

L'articolo 21, di modifica all'articolo 47, elimina i riferimenti alle Province.

 

L'articolo 22, di modifica all'articolo 66, prevede l'abrogazione delle norme di carattere transitorio che hanno già esplicato i propri effetti e precisa, al comma 5, le funzioni rimanenti in capo alla Regione ed a i Comuni in materia di IPAB. Questa specificazione consente di eliminare definitivamente gli articoli della l.r. n. 3/99 che specificavano le funzioni regionali e comunali in questa materia.

 

 

Il Capo II riguarda le modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati

 

L'articolo 23, di modifica all'articolo 3,  elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni in area sociale nonchè  modifica il riferimento alla Conferenza Regione Autonomie Locali, in quanto sostituita dal Consiglio delle Autonomie Locali.  Inoltre elimina al comma 3, lettera c), il  riferimento alla programmazione di livello provinciale, in quanto sono abrogati gli articoli 4 e 11, e richiama la funzione di indirizzo e finanziamento degli interventi realizzati dai comuni di cui al successivo articolo 5. Quest'ultimo è a sua volta modificato dall'articolo 24 del progetto di legge, ai fini dell'armonizzazione con le disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

 

L'articolo 25, di modifica all'articolo 8 della l.r. 5 del 2004, ridefinisce gli ambiti territorialI di riferimento per la costituzione delle consulte, eliminando il livello provinciale, coerentemente alle previsioni della L.R. 13/2015 in materia di funzioni in area sociale, e riallineandoli alle disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

Viene inoltre inserita la previsione di una funzione di monitoraggio in capo alla Regione delle esperienze di partecipazione e rappresentanza a livello locale, con l'obiettivo di promuovere occasioni di confronto diretto e riflessione sui temi dell'integrazione con i cittadini stranieri. 

 

L'articolo 26, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 9 della l.r. n. 5 del 2004, dove viene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

 

L'articolo 27  interviene sull'articolo 15 ai fini dell'armonizzazione con le disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

 

L'articolo 28 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 5 del 2004, ridefinendo i soggetti competenti per gli interventi di politiche del lavoro in coerenza con quanto previsto dalla citata L.R 13/2015 nonché della L.R 14/ 2015 avente oggetto il sostegno all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.

 

L'articolo 29 introduce all'articolo 18 della l.r. n. 5 del 2004 il riferimento alle Unioni di Comuni e i necessari aggiornamenti dei richiami normativi in materia di volontariato.

 

Il Capo III ha per oggetto ulteriori modifiche in ambito sociale.

 

L'articolo 30 modifica  l'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997, prevedendo che l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana sia d'ora in poi redatto dalla Regione.

 

L'articolo 31 modifica, all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008, la cadenza temporale della “Relazione sullo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della regione” da presentare in assemblea legislativa, portandola da annuale a triennale. Questa disposizione, ispirata al principio di semplificazione, determina l'allineamento con quanto previsto per relazioni delle clausole valutative di norma contenute nelle leggi regionali.

 

 

Il Titolo III è dedicato alle modifiche legislative in materia di Terzo settore

 

 

Il Capo I riguarda modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002

 

L' articolo 32 introduce modifiche alla  normativa vigente prevedendo semplificazioni per la gestione dei registri locali istituiti dai Comuni, ovvero alle loro Unioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 2014.

 

L'articolo 33 introduce modifiche alla normativa vigente prevedendo modalità e strumenti di rilevazione di tutti i soggetti dell'associazionismo che hanno titolo a beneficiare delle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

 

L'articolo 34 Introduce modifiche alla normativa vigente mantenendo forme di finanziamento alle associazioni di promozione sociale a rilevanza iscritte e istituendo centri di servizio a cui assegnare contributi per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale. La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alla missione 12, programma 8 del  bilancio regionale per l’esercizio finanziario  2016 e pluriennale 2016 - 2018.

 

L'articolo 35 Introduce modifiche alla normativa vigente definendo con più chiarezza le modalità e le condizioni di accesso per le associazioni ai benefici contenuti nel medesima norma vigente modificata.

 

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

 

L'articolo 36 introduce modifiche alla  normativa vigente prevedendo semplificazioni per la gestione dei registri locali istituiti dai Comuni, ovvero alle loro Unioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 2014.

 

 

Il TITOLO IV è dedicato alle modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni  (Legge regionale 14/2008)

 

L'articolo 37 modica l'articolo 2 e  inserisce il ruolo delle famiglie come soggetti da valorizzare, quale sede privilegiata della crescita dei ragazzi.

 

L'articolo 38 modifica l'articolo 6 e sostituisce le lettere c) e g del comma 1  eliminando il riferimento alle province, prevede   in capo alla Regione compiti di monitoraggio della qualità e della valorizzazione delle buone prassi esistenti nel sistema dei servizi.

 

L'articolo 39, che modifica l'articolo 7, prevede che la Regione individui i compiti e gli obiettivi della sezione Giovani dell'osservatorio regionale.

 

L'articolo 40 modifica il comma 4 dell'art. 9 e prevede eliminando il riferimento ai programmi provinciali.

 

L'articolo 41, che modifica l'articolo 11, prevede il riferimento al ruolo delle agenzie educative,  denominazione generale, nella quale sono compresi scuole e servizi educativi, ma anche oratori, biblioteche, associazioni culturali e sportive, ma tuttavia portatori di un plafond educativo in grado di influenzare l'educazione dei ragazzi.

 

L'articolo 42, modifica l'articolo 12 al comma, introducendo le nuove tecnologie, tra le quali i social network, per adeguare il testo allo stato attuale, che impone di considerarli  strumenti prioritari dei ragazzi, e, dunque, necessitanti di idonea educazione.

Nel nuovo comma 1 bis) sono state inseriti, tra i soggetti con i quali è raccomandata la stipula di convenzioni, anche le scuole e l'associazionismo.

 

L'articolo 43  sostituisce l'articolo 14.

Anzitutto esplicita le iniziative e i servizi rivolti ai ragazzi nel tempo extrascolastico, riconducibili anche alla dimensione del Piano di Zona, per favorire il lavoro di rete e prevenire la frammentazione delle attività.

Riconosce inoltre più ampiamente il ruolo e la funzione delle attività rivolte ai ragazzi promosse dagli oratori, anche per la prevenzione alla dispersione scolastica, e se ne sottolinea il lavoro di comunità, a vantaggio della comunità locale, in rete con i servizi presenti sul territorio.

Modifica infine il riferimento alla denuncia di inizio attività con la dicitura “segnalazione certificata di inizio attività”, conforme all'attuale formulazione dell'articolo 19 della legge 241/90.

 

L'articolo 44, aggiorna il ruolo e le funzioni dei Centri per le famiglie.

 

L'articolo 45 che inserisce al comma 1 dell'articolo 19 le agenzie educative tra i soggetti che operano gli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza. 

 

L'articolo 46 sostituisce l'articolo 21. Nell'articolo 21 così riformulato trova nuova collocazione uno strumento che, nel tempo, ha dimostrato la sua efficacia. Il coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza ha modificato il suo bacino in territoriale ed è collocato presso la CTSS, con il compito di raccordare le politiche in materia di infanzia e adolescenza dei vari distretti. Strumento tecnico del coordinamento è l'ufficio di supporto della CTSS. 

 

L'articolo 47, modifica l'articolo 22 . Si è qui voluto sottolineare il ruolo di unico luogo politico di osservazione e proposta alla Giunta regionale delle politiche complessive in materia di infanzia e adolescenza, evitando riferimenti di settore non più necessari.

 

L'articolo 48  modifica l'articolo 23  eliminando  ogni riferimento alle province e agli organismi soppressi in altri articoli.

 

L'articolo 49 che modifica il 24  eliminando  ogni riferimento alle province e agli organismi soppressi in altri articoli.

 

L'articolo 50, inserisce la lettera b bis al comma 1 dell'articolo 25, per consentire il riferimento a nuove forme di sostegno psicologico dei ragazzi in ospedale, tra le quali si ricorda  la c.d. “clownterapia”. 

 

L'articolo 51, modifica l'articolo 26. In questo articolo è stata conservata la competenza provinciale (e della città metropolitana di Bologna) in materia di handicap  in ambito scolastico, in coerenza con quanto previsto in materia dalle leggi regionali  26/01 (art. 5) e 12/03 (artt. 12 e 23).

 

L'articolo 52, che modifica l'articolo 31, elimina il riferimento alla pari dignità di affidamento familiare e accoglienza in comunità e si trascrive quanto previsto dal testo originario della legge statale (Legge 4 maggio 1983, n.184 e ss. mm.) in materia di accoglienza in comunità, aggiornandolo con la più recente disciplina regionale.

 

L'articolo 53 aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 37  della l.r. n. 14 del 2008  eliminando ogni riferimento alle Province.

 

L'articolo 54 aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 38 della l.r. n. 14 del 2008  eliminando ogni riferimento alle Province.

 

L'articolo 55 prevede la sostituzione dell'articolo 42 in materia di mobilità e cittadinanza europea.

Oltre all'eliminazione del ruolo delle province e la previsione esplicita di quello delle unioni dei comuni, si propone un aggiornamento dei riferimenti all'ordinamento europeo in materia, ormai superata dall'attuale disciplina indicata nel Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'istituzione del programma “Erasmus +” per il periodo 2014-2020.

 

 

Il TITOLO V è dedicato alle modifiche legislative in materia di politiche abitative.

 

L'articolo 56 modifica la l'art. 4 della legge regionale 24/2001 introducendo una disposizione che riconosce alla Regione la competenza ad autorizzare la trasformazione della proprietà degli alloggi realizzati con contributi pubblici da indivisa a individuale e che individua i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni, anche qualora i contributi siano stati concessi dopo l’entrata in vigore della Legge n. 179/1992. 

 

Il Titolo VI si occupa delle norme transitorie e finali.

 

L'articolo 57, con la norma di prima applicazione  disciplina,  per l'anno 2016, quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 34 del 2002,  consente alla Giunta regionale di individuare con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso a favore delle associazioni di promozione sociale, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015 nel contesto dei Piani provinciali per il sostegno delle associazioni.

 

L'articolo 58  chiarisce che i  procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione relativa ad alloggi realizzati con contributi concessi dopo l’entrata in vigore della L. n. 179 del 1992, in corso alla data di esecutività dell’atto di Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della L.R. n. 24 del 2001, vengono conclusi e dispiegano i loro effetti secondo la disciplina prevista dal medesimo atto.

Restano fermi i procedimenti per i quali, alla data di esecutività della delibera di Giunta, è stata rilasciata dalla Regione l’autorizzazione.

 

L'articolo 59 prevede che, in considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008, e n. 24 del 2001.

 

L'articolo 60 contiene:

l'abrogazione del Capo II del Titolo VII della Parte Seconda della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ; per le funzioni di Regione e Comuni relative alle IPAB in corso di trasformazione precedentemente previste in questo capo, si rimanda alle osservazioni riportate in merito alle modifiche all'articolo 66 della lr 2 del 2003;

-abrogazioni di articoli e norme della legge regionale n. 2 del 2003 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, che non sono più titolari di funzioni di area sociale, o di competenze Comunali non più attuali (es. la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15); è inoltre abrogato l'articolo 67 in quanto contenente disposizioni che hanno già esaurito la loro efficacia temporale;

-abrogazioni di articoli e norme della legge regionale n. 5 del 2004 contenenti  riferimenti ad attività in capo alle Province, in quanto non sono più titolari di funzioni di area sociale. A questa fattispecie appartengono  in particolare gli articoli 4 (Funzioni delle province) e 11 (programmi provinciali per l'integrazione sociale). Sono inoltre abrogati gli articoli 6 e 7 relativi alla consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in un'ottica di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse e delle attività in capo all'amministrazione regionale, in quanto le funzioni della Consulta sono in gran parte sovrapponibili a quelle di altri organi di confronto e concertazione regionali, previsti dalla normativa vigente. Inoltre l'eliminazione delle competenze in area sociale in capo alle province fa decadere il meccanismo di nomina dei rappresentanti degli stranieri;

-l'abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, che non sono più titolari delle funzioni previste nella materia disciplinata dalla medesima legge.

 

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