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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2845
Presentato in data: 24/06/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"" (24 06 16). A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Testo:

 

“Modifica della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”.

 

 


Art. 1

Inserimento dell’articolo 6-bis nella Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”

 

Art. 6.bis

Incompatibilità

 

1. Non può ricoprire la carica di Presidente dell’Agenzia:

a) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore il cui Comune o ente amministrato figuri come azionista di riferimento oppure compaia tra i primi tre soci o azionisti detentori di quote pubbliche di una o più società che abbiano in gestione il servizio idrico e/o il servizio rifiuti;

b) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore il cui Comune o ente amministrato sia socio di maggioranza di Consorzi, enti, organismi che figurino a loro volta tra gli azionisti di riferimento oppure tra i primi tre soci o azionisti detentori di quote pubbliche di una o più società che abbiano in gestione il servizio idrico e/o il servizio rifiuti;

c) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore che ricopra ruoli dirigenziali in una o più società che abbiano in gestione il servizio idrico e/o il servizio rifiuti;

d) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore che ricopra uno o più ruoli che risultino in conflitto di interesse con le finalità della presente legge.

2.La Giunta regionale delibera con apposito atto sui casi di conflitto di interesse, in maniera autonoma oppure su istanza di 1/5 dei Comuni componenti un Consiglio locale oppure di 1/5 dei componenti dell’Assemblea legislativa. In caso di accertato conflitto di interesse, la giunta dispone la rimozione del presidente in carica, previo parere dell’Assemblea legislativa.

3.La Giunta regionale, in maniera autonoma, verifica periodicamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ed è garante dell’autonomia e dell’imparzialità dell’Agenzia.

 

 

Art. 2

Inserimento dell’art. 12-bis nella Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”

 

Art. 12-bis

Controllo dei Comuni

 

1. I Comuni esercitano il potere di controllo e vigilanza sull’operato dell’Agenzia e in particolare:

a) possono formulare osservazioni sulla determinazione della tariffa;

b) relativamente ai piani economico finanziari, verificano, in sede di consuntivo, il raggiungimento dell’equilibrio tra costi e ricavi. In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio tra costi e ricavi, i Comuni trasmettono al Consiglio d’ambito un parere vincolante sui conguagli da riportare nei piani economico finanziari dell’anno successivo.

2) Il piano d’ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, nonché i piani economico finanziari e ogni altro atto concernente la determinazione delle tariffe, è sottoposto a riesame da parte del Consiglio d’ambito su richiesta, formulata con istanza debitamente motivata, di almeno 1/5 dei Comuni facenti parte del Consiglio locale di riferimento. Il Consiglio d’ambito si pronuncia entro 30 giorni, previo eventuale parere del Direttore generale.

3) In caso di inadempienza da parte dell’Agenzia, i Comuni trasmettono opportuna segnalazione alla giunta regionale che esercita il potere di vigilanza e sanzione ai sensi dell’art. 12 della presente legge.

 

 

Art. 3

Modifica dell’art. 4 e dell’art 7 nella Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”

 

1.All’articolo 4 comma 3 dopo le parole “da parte degli organi degli Enti locali” viene aggiunto: “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 12-bis”.

2.All’articolo 7 comma 5 le parole “Il Consiglio d’ambito provvede” sono precedute da: “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 12-bis comma 1 lettera b”.

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