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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 25

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 333 del 18 novembre 2014

INDICE

Art. 1 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015
Art. 2 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015
1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dell'articolo 68, comma 2 dello Statuto, dal 1° gennaio 2015 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, e comunque non oltre il 30 aprile 2015, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2015, sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2014, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2014.
2. Durante l'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2001.
3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all'Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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