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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 1

"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 89 del 28 maggio 2008

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - Disposizioni generali
Espandere area tit2 TITOLO II - Gestione degli ungulati
Espandere area tit3 TITOLO III - Gestione del cervo
Espandere area tit4 TITOLO IV - Forme di prelievo e modalità di caccia
Espandere area tit5 TITOLO V - Attività di ripopolamento, controllo e recupero dei capi
Espandere area tit6 TITOLO VI - Disposizioni finali
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e principi
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:
a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994;
c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS);
d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo che, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e regioni confinanti.
2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva, la destinazione dei capi abbattuti in azioni di caccia o in attività di controllo.
3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
4. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati ed in particolare delle popolazioni di cervo.
TITOLO II
Gestione degli ungulati
Art. 2
Figure tecniche
1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l'INFS; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dall'INFS;
b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dall'INFS;
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
g) conduttore di cane da traccia;
h) conduttore di cane limiere;
i) operatore abilitato ai censimenti;
j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed j) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute.
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), ed j) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.
6. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista a suo tempo dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna" sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Distretti
1. I distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.
2. Le Province, su proposta del Consiglio direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), suddividono il territorio in distretti per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati ricomprese al loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo possono essere accorpati più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.
3. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori subaree di caccia.
Art. 4
Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2; nomina inoltre un referente per i rilevamenti biometrici e un referente per il recupero dei capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del territorio del Distretto, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di misurazione biometrica degli animali e dei trofei.
3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve garantire in particolare:
a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel Distretto;
e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Provincia;
f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia.
4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:
a) la stesura del catasto ambientale;
b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani poliennali in sintonia con le indicazioni del Piano faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla Provincia che ne verifica la conformità al Piano faunistico-venatorio;
c) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
d) la raccolta dei dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche;
e) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
f) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola;
g) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
h) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
i) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'INFS;
j) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo;
k) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
l) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
m) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
n) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
o) l'analisi dei risultati di caccia;
p) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia.
5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Provincia con la relazione di cui alla lettera p).
6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie, provvedono altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attività di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 2, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-forestale. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti. Per la gestione del cervo detta Commissione recepisce le indicazioni della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 8.
8. Ciascun ATC è tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le presenti disposizioni nei propri regolamenti per quanto di competenza.
Art. 5
Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie
1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.
2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-venatorie, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali le medesime ricadono, è coordinata dalla Provincia o dall'Area Protetta qualora un'Azienda sia situata all'interno di un Parco.
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi dell'articolo 2, sotto il controllo della Provincia ed in coordinamento con le Aree protette e gli ATC confinanti.
4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati o da catture effettuate nell'ambito dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Sito esterno "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", eseguiti nella medesima zona nella quale è situata l'Azienda stessa. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia.
5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, su richiesta del concessionario alla Provincia e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato nel rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa.
Art. 6
Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue
1. Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati nei territori dei Parchi regionali nonché nelle aree contigue provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di personale in possesso di idonea abilitazione, come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000". Al fine di assicurare l'uniformità nei tempi e nelle metodologie utilizzate, l'Ente Parco si coordina con i soggetti gestori dei territori circostanti.
2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.
3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere definite le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero dei capi feriti nonché l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti.
4. Qualora la gestione venatoria, così come previsto all'articolo 38 della legge regionale n. 6/2005, venga affidata dall'Ente di gestione agli ATC, le indicazioni relative agli adempimenti gestionali previsti, ivi comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.
TITOLO III
Gestione del cervo
Art. 7
Comprensorio
1. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio, geografico e amministrativo, di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.
Art. 8
Organi di gestione del cervo
1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una Commissione di Coordinamento e una Commissione Tecnica.
2. Ciascuna Commissione di Coordinamento viene nominata dalla Regione ed è composta dai rappresentanti della/e Regioni interessate, delle Province, degli Enti di gestione delle Aree Protette nazionali e regionali, degli Ambiti territoriali di caccia, da un rappresentante delle Aziende faunistiche-venatorie per ciascuna Provincia e da un rappresentante dell'INFS.
3. La Commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La Commissione inoltre può chiedere alle Organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.
4. La Commissione tecnica è composta da un tecnico nominato da ciascuna delle Province ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un rappresentante dell'INFS. Qualora nel Comprensorio sia ricompreso il territorio di un Parco nazionale, l'Ente di gestione nomina un proprio tecnico. Ciascun tecnico deve possedere una comprovata esperienza nella gestione del cervo, valutata dall'INFS anche in rapporto alla compatibilità della specie con l'ambiente, con la salvaguardia della biodiversità e con le attività agro-forestali.
Art. 9
Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo
1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un Piano poliennale di gestione, proposto dalla Commissione tecnica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di coordinamento. Tale Piano è parte integrante del Piano faunistico-venatorio di ciascuna delle Province coinvolte nella gestione.
2. Nel Piano poliennale di gestione devono essere definiti:
a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel comprensorio.
3. La Commissione tecnica, sulla base dei contenuti di una relazione annuale relativa all'attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle problematiche riscontrate, propone alla Commissione di coordinamento un Programma annuale operativo, che costituisce lo strumento di attuazione delle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano poliennale di gestione.
4. Il Programma annuale operativo, che viene approvato dalle Province, contiene:
a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione sub-provinciale);
c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche;
f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
i) gli eventuali interventi di cattura.
5. Nel Programma annuale vengono definiti inoltre i soggetti responsabili delle attività di cui sopra nonché le modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse.
Art. 10
Organizzazione del prelievo del cervo
1. Il prelievo venatorio del cervo, effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e all'accompagnamento nell'allegato tecnico, nonché le operazioni ad esso collegate sono organizzati in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.
TITOLO IV
Forme di prelievo e modalità di caccia
Art. 11
Piani di prelievo degli ungulati
1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Provincia, annualmente, almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi.
2. La Provincia sui piani di abbattimento di cui al comma 1 acquisisce il parere dell'INFS anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Provincia per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi.
4. La Provincia approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti e per istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione.
5. Le Province, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvedono all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime.
6. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali.
Art. 12
Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi
1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2.
2. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati la Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza.
3. Sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
4. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione.
Art. 13
Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36 bis, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1994.
2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.
3. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale. In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento.
4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.
Art. 14
Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie
1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.
2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.
Art. 15
Caccia al cinghiale in forma collettiva
1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, può essere effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata o della battuta o braccata.
2. Le Province, in accordo con gli Enti di gestione del Parco, indicano aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria.
4. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.
5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei Parchi.
6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale e dai Calendari venatori provinciali.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica o l'Ente di gestione del Parco, possono proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento.
8. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco provvedono, per ciascun distretto, ad informare in maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le località interessate e gli orari delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
Art. 16
Caccia al cinghiale con metodo della girata
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). La domanda deve essere corredata da luogo e date di nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia, identificativo dei cani e firma di adesione.
2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.
4. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.
Art. 17
Caccia al cinghiale in battuta o braccata
1. 1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione.
2. Il numero delle squadre è definito dalla Provincia in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale.
3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.
4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.
5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.
TITOLO V
Attività di ripopolamento, controllo e recupero dei capi
Art. 18
Ripopolamento degli ungulati selvatici
1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'INFS. È sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.
Art. 19
Piani di controllo
1. Nella gestione degli ungulati selvatici l'attività di prelievo nell'ambito di piani di controllo attivati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 Sito esterno, secondo l'iter previsto, deve essere riservata prioritariamente ai territori nei quali non è consentita l'attività venatoria e comunque in risposta ad emergenze non altrimenti gestibili.
2. Fermo restando il parere dell'INFS, il prelievo di ungulati selvatici in controllo può essere effettuato mediante la cattura di animali vivi o mediante abbattimento.
3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o reintroduzione.
4. Nel caso di cattura di cinghiali può essere prevista la cessione di capi, opportunamente marcati, ad Aziende agri-turistico-venatorie che praticano caccia in recinto o a campi recintati per l'addestramento di cani da utilizzare per la caccia al cinghiale ricadenti nel medesimo territorio.
5. Le Province e gli Enti di gestione del parco sono tenuti a garantire l'organizzazione del recupero dei capi feriti nel corso delle azioni di controllo in ottemperanza a quanto previsto al successivo articolo 20.
Art. 20
Recupero dei capi feriti
1. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.
5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.
Art. 21
Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo
1. I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti fissati nell'allegato tecnico al presente regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, relativa all'igiene dei prodotti alimentari, e dal Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 22
Divieti e sanzioni
1. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.
3. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.
4. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all'interno di un ATC e nell'Area contigua al parco è fatto obbligo al Consiglio direttivo e all'Ente di gestione di darne comunicazione alla Provincia per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC o nelle aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l'Ente di gestione possono applicare eventuali provvedimenti limitativi previsti negli Statuti e nei Regolamenti.
Art. 23
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le abilitazioni riconosciute ai sensi delle precedenti disposizioni regionali in materia di gestione degli ungulati.
2. Il regolamento regionale 26 marzo 2002 n. 4 "Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna e successive modifiche ed il regolamento regionale 16 novembre 2000 n. 36 "Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano" e successive modifiche, sono abrogati.


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