ATTO COSTITUTIVO L'anno millenovecentosettanta questo giorno di in Bologna, Davanti a me Dottor Notaio residente in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, sono comparsi i Signori: -) -) -) -) comparenti tutti cittadini italiani, della cui identitʠ personale e qualifica io Notaio sono certo, i quali anzitutto, avendo i requisiti di legge, d' accordo fra loro e col mio consenso, dichiarano di rinunciare all' assistenza dei testimoni a questo atto. Si premette -) che il Signor dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di del " Comune di Bologna ", autorizzato a quanto appresso ( all. A); -) che il Signor dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di della " Regione Emilia - Romagna ", autorizzato a quanto appresso ( all. B); -) che il Signor dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di dell'" Amministrazione Provinciale di Bologna ", autorizzato a quanto appresso ( all. C); -) che il Signor dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di dell'" Ente Autonomo per le Fiere di Bologna ", autorizzato a quanto appresso ( all. D); I Signori comparenti, nel nome dei quattro (4) Enti da essi rispettivamente rappresentati, con questo atto convengono e stipulano quanto segue: 1) Fra i suddetti quattro (4) Enti viene costituita una Società per Azioni, sotto la denominazione " Società per la gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna - SOGEPACO Societʠ per Azioni ", con sede a Bologna, avente l'oggetto, la durata ed il capitale risultanti dallo Statuto sociale, composto di n. 29 articoli, che, previa lettura da me datane alle parti, previa approvazione e sottoscrizione della parti stesse e mia, si allega al presente atto sotto la lettera E, perchè ne formi parte integrante e sostanziale. 2) Il capitale sociale è di lire trecentonovantamilioni (L. 390.000.000), diviso in trecentonovanta (390) azioni da nominali lire un milione (L. 1.000.000) ciascuna, e viene sottoscritto interamente per contanti come segue: a) dal Comune di Bologna trecento (300) azioni per un valore nominale complessivo di Lire trecentomilioni (L. 300.000.000); b) dalla Regione Emilia - Romagna trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo di Lire trentamilioni (L. 30.000.000); c) dall'Amministrazione Provinciale di Bologna trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo di Lire trentamilioni (L. 30.000.000); d) dall'Ente Autonomo per le Fiere di Bologna trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo di Lire trentamilioni (L. 30.000.000). Sul capitale sopra indicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2329 del Codice Civile, sono stati versati dai Soci i primi tre decimi (3/ 10), per il complessivo ammontare di Lire centodiciassettemilioni (L. 117.000.000), come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla sede di Bologna della Banca d' Italia in data che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera F. Quindi i Signori comparenti, nelle rispettive rappresentanze, si costituiscono in prima assemblea ed all'unanimità deliberano quanto segue: 1) La sede della Società, fissata in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2) I rimanenti sette decimi (7/ 10) dovuti a saldo delle azioni sottoscritte dovranno essere versati nelle casse sociali a richiesta del Consiglio di Amministrazione. 3) La Società, amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di quindici (15) membri, cos젤esignati: -) dieci (10) dal Comune di Bologna, -) uno (1) dalla Regione Emilia - Romagna, -) uno (1) dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, -) uno (1) dall'Ente Autonomo per le Fiere di Bologna, ed infine, e ci sensi dell'articolo 2459 CC: -) uno (1) dall'Ente Provinciale Turismo, -) uno (1) dall'Università degli Studi di Bologna. Il Consiglio di Amministrazione cos젣ostituito resta in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ad esso spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, precisati, in modo, però, non tassativo, negli articoli dal 16 al 19 dello Statuto Sociale e principalmente nell'art. 17. Il Presidente ed i vice - Presidenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dallo stesso Consiglio fra i suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale, e le sue deliberazioni saranno assunte con le maggioranze indicate nell'articolo medesimo. 4) Il Collegio Sindacale è composto di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti, i quali verranno successivamente nominati dai Soci sottoscrittori nella prima riunione di assemblea ordinaria, con l'avvertenza che il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per il triennio di nomina verrà pure fissato al momento della loro nomina in sede di prima assemblea ordinaria dei Soci sottoscrittori. 5) Tanto il primo Consiglio di Amministrazione quanto il primo Collegio Sindacale resteranno in carica fino al trentuno (31) dicembre millenovecentosettanta 6) Le azioni non potranno essere trasferite se non previo gradimento per il nome del cessionario espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. 7) Per le maggioranze nelle delibere assembleari ordinarie e straordinarie, in prima e seconda convocazione, e per la validità della costituzione delle assemblee sono richieste le maggioranze e presenze di cui all'art. 15 dello Statuto Sociale. 8) La nomina, la revoca e la sostituzione del liquidatore sono regolate dallo Statuto Sociale e dalle vigenti norme del Codice Civile in materia. 9) Gli Enti costituenti comunicheranno nel più breve termine i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di rispettiva designazione, così come lo comunicheranno l'Ente Provinciale Turismo e l'Università degli Studi di Bologna; gli Amministratori così designati dovranno fare la dichiarazione di accettazione di carica ed il deposito di firma a norma di legge. 10) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice - Presidente in ordine di anzianità. 11) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno (31) dicembre millenovecentosettanta 12) I Signori comparenti, nel nome, delegano il Signor ad introdurre nel presente atto costitutivo e nell' allegato Statuto quelle varianti, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalla Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, senza che occorra alcuna ulteriore delibera assembleare, sempre che ciò non comporti modifiche di struttura o comunque di carattere sostanziale, nel qual caso la rielaborazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dovrà essere preventivamente concordata fra i quattro (4) Enti costituenti. 13) Tutte le spese e tasse del presente atto, sua registrazione e pubblicazione ed ogni altra dipendente sono a carico della Società. 14) Si è omessa la lettura degli allegati A - B - C - D - F per espressa e concorde volontà delle parti. Io Notaio ho letto ai Signori comparenti, che lo hanno approvato, questo atto