ATTO COSTITUTIVO
     L'anno millenovecentosettanta
    questo giorno di
    in Bologna,
    Davanti a me Dottor  Notaio
    residente in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto
    Notarile di Bologna, sono comparsi i Signori:
-)
-)
-)
-)
    comparenti tutti cittadini italiani, della cui identitʠ   personale e qualifica io Notaio sono certo, i quali
    anzitutto, avendo i requisiti di legge, d' accordo fra
    loro e col mio consenso, dichiarano di rinunciare all'
    assistenza dei testimoni a questo atto.
      Si premette
-) che il Signor  dichiara
    di intervenire ed agire nel presente atto nella
    sua qualità di
    del " Comune di Bologna ", autorizzato a quanto
    appresso ( all. A);
-) che il Signor  dichiara
    di intervenire ed agire nel presente atto nella sua
    qualità di
    della " Regione Emilia - Romagna ", autorizzato a
    quanto appresso ( all. B);
-) che il Signor  dichiara
    di intervenire ed agire nel presente atto nella sua
    qualità di
    dell'" Amministrazione Provinciale di Bologna ",
    autorizzato a quanto appresso ( all. C);
-) che il Signor  dichiara
    di intervenire ed agire nel presente atto nella sua
    qualità di
    dell'" Ente Autonomo per le Fiere di Bologna ",
    autorizzato a quanto appresso ( all. D);
     I Signori comparenti, nel nome dei quattro (4)
    Enti da essi rispettivamente rappresentati, con questo
    atto convengono e stipulano quanto segue:
      1) Fra i suddetti quattro (4) Enti viene costituita
    una Società per Azioni, sotto la denominazione
    " Società per la gestione del Palazzo della Cultura
    e dei Congressi di Bologna - SOGEPACO Societʠ   per Azioni ", con sede a Bologna, avente l'oggetto,
    la durata ed il capitale risultanti dallo Statuto
    sociale, composto di n. 29 articoli, che, previa lettura
    da me datane alle parti, previa approvazione
    e sottoscrizione della parti stesse e mia, si allega
    al presente atto sotto la lettera E, perchè ne
    formi parte integrante e sostanziale.
      2) Il capitale sociale è di lire trecentonovantamilioni
    (L. 390.000.000), diviso in trecentonovanta (390)
    azioni da nominali lire un milione (L. 1.000.000)
    ciascuna, e viene sottoscritto interamente per contanti
    come segue:
      a) dal Comune di Bologna trecento (300) azioni
    per un valore nominale complessivo di Lire
    trecentomilioni (L. 300.000.000);
      b) dalla Regione Emilia - Romagna trenta (30) azioni
    per un valore nominale complessivo di Lire
    trentamilioni (L. 30.000.000);
      c) dall'Amministrazione Provinciale di Bologna
    trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo
    di Lire trentamilioni (L. 30.000.000);
      d) dall'Ente Autonomo per le Fiere di Bologna
    trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo
    di Lire trentamilioni (L. 30.000.000).
      Sul capitale sopra indicato, ai sensi e per gli
    effetti dell'art. 2329 del Codice Civile, sono stati
    versati dai Soci i primi tre decimi (3/ 10), per il
    complessivo ammontare di Lire centodiciassettemilioni
    (L. 117.000.000), come risulta dalla ricevuta
    rilasciata dalla sede di Bologna della Banca d' Italia
    in data
    che, in copia autentica, si allega al presente atto
    sotto la lettera F.
     Quindi i Signori comparenti, nelle rispettive
    rappresentanze, si costituiscono in prima assemblea
    ed all'unanimità deliberano quanto segue:
      1) La sede della Società,  fissata in Bologna,
    Piazza della Costituzione n.
      2) I rimanenti sette decimi (7/ 10) dovuti a saldo
    delle azioni sottoscritte dovranno essere versati
    nelle casse sociali a richiesta del Consiglio
    di Amministrazione.
      3) La Società,  amministrata da un Consiglio di
    Amministrazione composto di quindici (15)
    membri, cos젤esignati:
-) dieci (10) dal Comune di Bologna,
-) uno (1) dalla Regione Emilia - Romagna,
-) uno (1) dall'Amministrazione Provinciale di
    Bologna,
-) uno (1) dall'Ente Autonomo per le Fiere di
    Bologna, ed infine, e ci򠡩 sensi dell'articolo
    2459 CC:
-) uno (1) dall'Ente Provinciale Turismo,
-) uno (1) dall'Università degli Studi di Bologna.
      Il Consiglio di Amministrazione cos젣ostituito
    resta in carica tre (3) anni ed i suoi membri
    sono rieleggibili.
      Ad esso spettano tutti i più ampi poteri per
    la gestione ordinaria e straordinaria della Società,
    precisati, in modo, però, non tassativo,
    negli articoli dal 16 al 19 dello Statuto Sociale
    e principalmente nell'art. 17.
      Il Presidente ed i vice - Presidenti del Consiglio
    di Amministrazione saranno nominati dallo
    stesso Consiglio fra i suoi membri.
      Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente
    costituito, così come previsto dall'art. 19
    dello Statuto Sociale, e le sue deliberazioni
    saranno assunte con le maggioranze indicate
    nell'articolo medesimo.
      4) Il Collegio Sindacale è composto di tre (3)
    membri effettivi e di due (2) supplenti, i quali
    verranno successivamente nominati dai Soci
    sottoscrittori nella prima riunione di assemblea
    ordinaria, con l'avvertenza che il Presidente
    del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente
    dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori
    Ufficiali dei Conti.
      L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per
    il triennio di nomina verrà pure fissato al
    momento della loro nomina in sede di prima
    assemblea ordinaria dei Soci sottoscrittori.
      5) Tanto il primo Consiglio di Amministrazione
    quanto il primo Collegio Sindacale resteranno
    in carica fino al trentuno (31) dicembre millenovecentosettanta
      6) Le azioni non potranno essere trasferite se non
    previo gradimento per il nome del cessionario
    espresso dalla maggioranza dei membri del
    Consiglio di Amministrazione.
      7) Per le maggioranze nelle delibere assembleari
    ordinarie e straordinarie, in prima e seconda
    convocazione, e per la validità della costituzione
    delle assemblee sono richieste le maggioranze
    e presenze di cui all'art. 15 dello
    Statuto Sociale.
      8) La nomina, la revoca e la sostituzione del liquidatore
    sono regolate dallo Statuto Sociale e
    dalle vigenti norme del Codice Civile in materia.
      9) Gli Enti costituenti comunicheranno nel più
    breve termine i nominativi dei componenti del
    Consiglio di Amministrazione di rispettiva designazione,
    così come lo comunicheranno l'Ente
    Provinciale Turismo e l'Università degli Studi
    di Bologna;  gli Amministratori così designati
    dovranno fare la dichiarazione di accettazione
    di carica ed il deposito di firma a norma di
    legge.
      10) La firma e la rappresentanza sociale spettano
    al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento,
    al vice - Presidente in ordine di anzianità.
      11) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno
    (31) dicembre millenovecentosettanta
      12) I Signori comparenti, nel nome, delegano il
    Signor  ad introdurre
    nel presente atto costitutivo e nell'
    allegato Statuto quelle varianti, soppressioni
    ed aggiunte che fossero richieste dalla Autorità
    Giudiziaria in sede di omologazione, senza
    che occorra alcuna ulteriore delibera assembleare,
    sempre che ciò non comporti modifiche
    di struttura o comunque di carattere sostanziale,
    nel qual caso la rielaborazione dell'atto
    costitutivo e dello Statuto dovrà essere preventivamente
    concordata fra i quattro (4) Enti
    costituenti.
      13) Tutte le spese e tasse del presente atto, sua
    registrazione e pubblicazione ed ogni altra dipendente
    sono a carico della Società.
      14) Si è omessa la lettura degli allegati A - B - C - D - F
    per espressa e concorde volontà delle parti.
      Io Notaio ho letto ai Signori comparenti, che lo
    hanno approvato, questo atto