STATUTO


     ARTICOLO    1
     Promossa dal Comune di Bologna, dalla Regione
    Emilia - Romagna, dall'Amministrazione Provinciale di
    Bologna e dall'Ente Autonomo per le Fiere di Bologna,
    è costituita una Società per azioni denominata " Societʠ   per la gestione del Palazzo della cultura e dei
    congressi di Bologna SpA ".


     ARTICOLO    2
     La Società, a sede legale in Bologna.  Resta salva
    la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali o agenzie.


     ARTICOLO    3
     La Società, a durata fino al 31 dicembre 2021 e
    potrè essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.


     ARTICOLO    4
     Oggetto della Societຊ      a) organizzare lo svolgimento di congressi e convegni
    nazionali ed internazionali, nonchè manifestazioni
    a carattere locale;
      b) promuovere l'utilizzazione degli impianti e delle
    attrezzature costituenti il Palazzo della cultura e
    dei congressi di Bologna, per spettacoli teatrali
    e cinematografici, concerti, riprese e produzioni
    televisive.
      La Società provvederà ad istituire, gestendoli in
    proprio o affidandone la gestione a ditte ed enti
    specializzati, tutti i servizi connessi con le attivitʠ   che troveranno sede nel suddetto Palazzo della
    cultura e dei congressi.
      c) La Società potrà compiere tutti quegli atti che si
    renderanno necessari per il conseguimento dello
    scopo sociale.


     ARTICOLO    5
     Il capitale iniziale della Società,  di lire
    trecentonovantamilioni (L. 390.000.000) ed è diviso in numero
    trecentonovanta (n. 390) azioni nominative da Lire 1
    milione ciascuna.  Ogni azione è indivisibile e la Societʠ   non riconosce che un solo proprietario per
    ciascuna azione.


     ARTICOLO    6
     Il capitale sociale potrè essere aumentato per
    delibera dell'assemblea, anche mediante l'emissione
    di azioni aventi diritti diversi da quelle giè emesse.
      In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo
    diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di
    opzione agli azionisti.  Le opzioni potranno essere
    trasferite solo previo gradimento per il nome del
    cessionario espresso dalla maggioranza dei due terzi
    dei membri del consiglio di amministrazione.


     ARTICOLO    7
     Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.  Le
    eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle giʠ   emesse godono dei diritti per esse espressamente
    previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.  Il trasferimento
    delle azioni è subordinato al previo gradimento
    del consiglio di amministrazione.


     ARTICOLO    8
     La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli
    azionari se non in quanto richiesta dal socio interessato.
      Essa potrè emettere certificati provvisori firmati
    da almeno due amministratori, fra i quali deve essere
    o il presidente o un vice presidente.  La qualifica di
    azionista, nei rapporti con la Societଠviene acquisita
    unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro
    dei soci.


     ARTICOLO    9
     La Società potrè emettere obbligazioni ordinarie,
    nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 nel
    codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.


     ARTICOLO   10
     Sono organi della Societຊ      a) l'assemblea;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il presidente ed uno o più vice presidenti;
      d) il collegio sindacale.


     ARTICOLO   11
     L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.  L'assemblea
    ordinaria è convocata una volta all'anno entro
    quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
    l'esame e l'approvazione del bilancio della Società,
    nonchè in qualsiasi momento in cui il consiglio di
    amministrazione lo ritenga opportuno.  L'assemblea
    straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.
      L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può
    essere convocata anche in località diversa dalla sede
    sociale.  Salvo quanto previsto dal successivo art.
    17 sui poteri spettanti al consiglio di amministrazione,
    l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera
    sulle materie indicate rispettivamente negli artt. 2364
    e 2365 del codice civile.


     ARTICOLO   12
     La convocazione dell'assemblea è fatta dal consiglio
    di amministrazione con avviso recante l'ordine
    del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge,
    da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, almeno 15 giorni
    prima della data fissata per la riunione;  lo stesso
    avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.
      L'assemblea può essere inoltre convocata a norma
    dell'art. 2367 del codice civile.


     ARTICOLO   13
     All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti
    che, ancorchè iscritti nel libro dei soci, abbiano
    depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima
    presso la sede sociale.  Alla assemblea può altresì partecipare,
    qualora la Società a norma del precedente
    art. 9 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante
    comune degli obbligazionisti.  Gli azionisti possono
    farsi rappresentare in assemblea da persone che non
    siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società,
    rilasciando ai medesimi delega scritta.


     ARTICOLO   14
     L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio
    di amministrazione o - in caso di sua assenza
    o impedimento - dal vice presidente più anziano
    che possono farsi assistere da un segretario scelto
    anche fra persone estranee alla Società.  La verifica
    della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto
    dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al presidente
    della assemblea medesima.


     ARTICOLO   15
     L'assemblea è validamente costituita con la presenza
    di tanti soci che rappresentino - in proprio
    o per delega - almeno la metà del capitale sociale.
      Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo per l'assemblea
    ordinaria di seconda convocazione il disposto
    dell'art. 2369 del codice civile, 3  comma, relativamente
    agli oggetti contemplati dall'art. 2364 del codice
    civile.


     ARTICOLO   16
     La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione
    che dura in carica un triennio ed è
    composto da 15 (quindici) membri.
      I consiglieri sono rieleggibili, ad essi spetta il rimborso
    delle spese sostenute per conto della Società
    nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la
    competenza dell'assemblea ordinaria, per la determinazione
    di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile.
      Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza
    per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione
    della carica da parte degli amministratori
    di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad
    esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal
    presente statuto senza limitazione alcuna, così come
    restano immutate le attribuzioni del consiglio stesso.
      La nomina, l'eventuale revoca e sostituzione dei
    membri del consiglio di amministrazione spettano
    alla assemblea ordinaria dei soci, salva e riservata la
    facoltà conferita ai soci enti pubblici dell'atto costitutivo
    ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.  Dei
    suddetti consiglieri due sono nominati rispettivamente:
    l'uno dall'Università degli Studi di Bologna e
    l'altro dall'Ente Provinciale Turismo di Bologna ai
    sensi dell'art. 2459 del codice civile.  I consiglieri di
    amministrazione devono prestare una cauzione di
    L. 200.000 (duecentomila) ciascuno, secondo quanto
    previsto dall'ultima parte del primo comma dell'
    art. 2387 del codice civile.


     ARTICOLO   17
     Il consiglio di amministrazione provvede, con ogni
    e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria
    amministrazione della Società;  restano escluse dalla
    sua competenza unicamente le materie, che, a norma
    del presente statuto e di legge, sono riservate all'
    assemblea.
      In particolare il consiglio:
      a) predispone l'organica programmazione e le direttive
    generali per tutte le attività sociali al fine
    del raggiungimento degli scopi statutari;
      b) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni
    allo statuto;
      c) compila i bilanci e le relazioni annuali all'assemblea;
      d) delibera circa la partecipazione della Società ad
    enti, istituti, organismi e società, designando,
    ove occorra, le persone destinate a rappresentare
    nei medesimi la Società stessa;
      e) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;
      f) delibera circa la costituzione, modificazione ed
    estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro
    dei dipendenti della Società, fissandone e disciplinandone
    altresì le mansioni, il trattamento
    economico, le eventuali cauzioni da prestare,
     ecc.;
      g) delibera circa gli acquisti, le permute, le alienazioni,
    mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa
    la costituzione, modificazione ed estinzione di
    qualsiasi diritto reale;
      h) transige e compromette, muove e sostiene liti e
    ne rende, offre, deferisce, e riferisce ed accetta
    giuramenti;  nomina procuratori speciali, fissandone
    le attribuzioni;  accorda pegni ed ipoteche
    nonchè fidejussioni, garanzie semplici e garanzie
    reali consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni,
    surroghe, cancellazioni ed annotazioni di
    vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche
    legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta
    presso i pubblici registri immobiliari, compie
    tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici,
    censuario e nel gran libro del debito
    pubblico;
      i) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio,
    del conto perdite e profitti, nonchè delle
    relazioni del consiglio di amministrazione e del
    collegio sindacale;
      l) può delegare particolari compiti ed attribuzioni
    a singoli suoi membri;
      m) delibera in generale circa tutto quanto necessario
    per l'attuazione delle finalità sociali.


     ARTICOLO   18
     Il consiglio di amministrazione è convocato dal
    presidente e, in caso di suo impedimento, dal vice
    presidente più anziano, nella sede della Società od
    anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita
    almeno cinque giorni prima della data fissata
    per la adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma
    da spedire almeno 48 ore prima.  La convocazione
    ha luogo quando il presidente ne ravvisi la
    opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o
    quando ne facciano richiesta scritta metà più uno
    dei consiglieri in carica.


     ARTICOLO   19
     Per la validità delle deliberazioni consiliari è
    necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri
    in carica, fra i quali vi sia anche il presidente
    o uno dei vice presidenti.  Le deliberazioni sono prese
    a maggioranza di voti dei presenti, salvo quelle relative
    alle materie indicate all'art. 17 lettere a, b, d,
    f, g, h, i, l, m, per le quali sarà richiesta la maggioranza
    dei 2/ 3 dei membri del consiglio di amministrazione.
      Nella prima ipotesi, in caso di parità di voti,
    prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.


     ARTICOLO   20
     Il presidente e i vice presidenti del consiglio
    di amministrazione sono eletti dal consiglio fra i
    suoi membri.  Le deliberazioni relative alla nomina
    del presidente e dei vicepresidenti dovranno essere
    comunicate all'assemblea nella sua prima riunione.


     ARTICOLO   21
     Il presidente convoca e presiede il consiglio di
    amministrazione;  la firma e la rappresentanza sociale
    sono affidate, anche in giudizio, al presidente.
      In caso di impedimento, il presidente è sostituito
    ad ogni effetto dal vice presidente in ordine di
    anzianità.


     ARTICOLO   22
     Il collegio sindacale è composto di tre sindaci
    effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea,
    salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per la
    elezione dei sindaci da parte degli enti che hanno
    costituito la Società.  I sindaci durano in carica tre
    anni e possono essere riconfermati.


     ARTICOLO   23
     L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e
    termina il 31 dicembre di ogni anno;  il bilancio è
    presentato, entro il successivo 30 aprile, all'assemblea
    per l'approvazione.  Dedotto il 5% per la riserva
    legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli
    eventuali utili.


     ARTICOLO   24
     Le cause di scioglimento e liquidazione della Società
    sono quelle previste dalla legge.


     ARTICOLO   25
     Quando si verifica una delle cause che comporta
    lo scioglimento della Società, il consiglio di amministrazione
    deve provvedere senza indugio alla convocazione
    dell'assemblea straordinaria dei soci.


     ARTICOLO   26
     L'assemblea straordinaria, convocata a norma del
    precedente articolo e con le maggioranze di cui all'
    art. 15, dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore,
    sulle modalità della liquidazione e sui poteri del
    liquidatore.


     ARTICOLO   27
     Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca
    del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in
    materia dall'art. 2450 del codice civile.


     ARTICOLO   28
     Per quanto non espressamente previsto dal presente
    statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice
    civile e delle leggi speciali in materia.


     ARTICOLO   29
     Per tutte le controversie che dovessero insorgere
    nei rapporti fra la Società, e soci, e i componenti degli
    organi sociali, il tribunale competente è quello dove
    è stabilita la sede della Società.