STATUTO ARTICOLO 1 Promossa dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia - Romagna, dall'Amministrazione Provinciale di Bologna e dall'Ente Autonomo per le Fiere di Bologna, è costituita una Società per azioni denominata " Societʠ per la gestione del Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna SpA ". ARTICOLO 2 La Società, a sede legale in Bologna. Resta salva la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali o agenzie. ARTICOLO 3 La Società, a durata fino al 31 dicembre 2021 e potrè essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. ARTICOLO 4 Oggetto della Societຊ a) organizzare lo svolgimento di congressi e convegni nazionali ed internazionali, nonchè manifestazioni a carattere locale; b) promuovere l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature costituenti il Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna, per spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive. La Società provvederà ad istituire, gestendoli in proprio o affidandone la gestione a ditte ed enti specializzati, tutti i servizi connessi con le attivitʠ che troveranno sede nel suddetto Palazzo della cultura e dei congressi. c) La Società potrà compiere tutti quegli atti che si renderanno necessari per il conseguimento dello scopo sociale. ARTICOLO 5 Il capitale iniziale della Società, di lire trecentonovantamilioni (L. 390.000.000) ed è diviso in numero trecentonovanta (n. 390) azioni nominative da Lire 1 milione ciascuna. Ogni azione è indivisibile e la Societʠ non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione. ARTICOLO 6 Il capitale sociale potrè essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle giè emesse. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di opzione agli azionisti. Le opzioni potranno essere trasferite solo previo gradimento per il nome del cessionario espresso dalla maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. ARTICOLO 7 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle giʠ emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Il trasferimento delle azioni è subordinato al previo gradimento del consiglio di amministrazione. ARTICOLO 8 La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesta dal socio interessato. Essa potrè emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali deve essere o il presidente o un vice presidente. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Societଠviene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci. ARTICOLO 9 La Società potrè emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 nel codice civile e dalle altre disposizioni vigenti. ARTICOLO 10 Sono organi della Societຊ a) l'assemblea; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente ed uno o più vice presidenti; d) il collegio sindacale. ARTICOLO 11 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonchè in qualsiasi momento in cui il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale. Salvo quanto previsto dal successivo art. 17 sui poteri spettanti al consiglio di amministrazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie indicate rispettivamente negli artt. 2364 e 2365 del codice civile. ARTICOLO 12 La convocazione dell'assemblea è fatta dal consiglio di amministrazione con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. L'assemblea può essere inoltre convocata a norma dell'art. 2367 del codice civile. ARTICOLO 13 All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti che, ancorchè iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale. Alla assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 9 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società, rilasciando ai medesimi delega scritta. ARTICOLO 14 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - dal vice presidente più anziano che possono farsi assistere da un segretario scelto anche fra persone estranee alla Società. La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al presidente della assemblea medesima. ARTICOLO 15 L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione il disposto dell'art. 2369 del codice civile, 3 comma, relativamente agli oggetti contemplati dall'art. 2364 del codice civile. ARTICOLO 16 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da 15 (quindici) membri. I consiglieri sono rieleggibili, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria, per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile. Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del consiglio stesso. La nomina, l'eventuale revoca e sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione spettano alla assemblea ordinaria dei soci, salva e riservata la facoltà conferita ai soci enti pubblici dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2458 del codice civile. Dei suddetti consiglieri due sono nominati rispettivamente: l'uno dall'Università degli Studi di Bologna e l'altro dall'Ente Provinciale Turismo di Bologna ai sensi dell'art. 2459 del codice civile. I consiglieri di amministrazione devono prestare una cauzione di L. 200.000 (duecentomila) ciascuno, secondo quanto previsto dall'ultima parte del primo comma dell' art. 2387 del codice civile. ARTICOLO 17 Il consiglio di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie, che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all' assemblea. In particolare il consiglio: a) predispone l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari; b) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni allo statuto; c) compila i bilanci e le relazioni annuali all'assemblea; d) delibera circa la partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi e società, designando, ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa; e) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea; f) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della Società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare, ecc.; g) delibera circa gli acquisti, le permute, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale; h) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende, offre, deferisce, e riferisce ed accetta giuramenti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonchè fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari, compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici, censuario e nel gran libro del debito pubblico; i) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio, del conto perdite e profitti, nonchè delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; l) può delegare particolari compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri; m) delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali. ARTICOLO 18 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano, nella sede della Società od anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 48 ore prima. La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi la opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei consiglieri in carica. ARTICOLO 19 Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il presidente o uno dei vice presidenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quelle relative alle materie indicate all'art. 17 lettere a, b, d, f, g, h, i, l, m, per le quali sarà richiesta la maggioranza dei 2/ 3 dei membri del consiglio di amministrazione. Nella prima ipotesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. ARTICOLO 20 Il presidente e i vice presidenti del consiglio di amministrazione sono eletti dal consiglio fra i suoi membri. Le deliberazioni relative alla nomina del presidente e dei vicepresidenti dovranno essere comunicate all'assemblea nella sua prima riunione. ARTICOLO 21 Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; la firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al presidente. In caso di impedimento, il presidente è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente in ordine di anzianità. ARTICOLO 22 Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per la elezione dei sindaci da parte degli enti che hanno costituito la Società. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. ARTICOLO 23 L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato, entro il successivo 30 aprile, all'assemblea per l'approvazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili. ARTICOLO 24 Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. ARTICOLO 25 Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, il consiglio di amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci. ARTICOLO 26 L'assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo e con le maggioranze di cui all' art. 15, dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore, sulle modalità della liquidazione e sui poteri del liquidatore. ARTICOLO 27 Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2450 del codice civile. ARTICOLO 28 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. ARTICOLO 29 Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, e soci, e i componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.