Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270
Art. 1
Competenze regionali
1. In applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, le modalità gestionali,
organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nonché le funzioni regionali di
vigilanza amministrativa, di indirizzo e di verifica sullo stesso sono disciplinate
congiuntamente dalle due Regioni secondo le norme del presente accordo.
Art. 2
Generalità
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa,
gestionale e tecnica.
2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti di cui al successivo art. 3, opera
come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna
e, in particolare, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo
alle Regioni e ai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie locali
le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
Art. 3
Compiti
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge attività di ricerca
scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario
degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
2. Le Regioni definiscono nella programmazione gli obiettivi generali, le priorità
e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale,
prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione
delle Aziende Unità Sanitarie locali, con l'A.R.P.A., nonché con
le istituzioni o Aziende di Sviluppo e di Ricerca Sperimentali zootecniche presenti
sul territorio regionale.
3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito
dal d.lgs. n. 270 del 1993 e dal reg. m. approvato con d.m. sanità 16
febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria ai seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie
infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo
necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi,
risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria
e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza
veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene
delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche
mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di
controllo sugli alimenti di origine animale;
h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di
controllo sull'alimentazione animale;
i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo
sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione
animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche
presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con
l'Università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione
di veterinari e di altri operatori;
n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle
conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche
mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e
stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed Enti pubblici
e privati;
o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro
demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario
anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità;
q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli
animali nella sperimentazione scientifica;
r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica
zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni
animali.
4. L'Istituto zooprofilattico opera come strumento tecnico-scientifico delle
Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi
delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento
ed incremento della zootecnica e delle produzioni disposte dalle Regioni.
5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale provvede ad ogni ulteriore compito,
servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente,
compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei
compiti di cui al precedente comma 3.
Art. 4
Produzioni
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, sulla base delle norme vigenti,
provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali
e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento
delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Le Regioni possono incaricare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della
preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per le profilassi
ed altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna,
previa informazione alle competenti Giunte regionali, può associarsi
ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali ovvero ad aziende pubbliche o
private per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività
di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri
prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di
medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione
sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature,
personale e gestione contabile proprie e separati dagli altri reparti dell'Istituto.
Art. 5
Prestazioni nell'interesse dei privati
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale può stipulare convenzioni
o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a
soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e
private, fermo restando che tali attività debbono essere svolte in subordine
ai compiti istituzionali.
2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attività sono stabilite
di concerto tra i Presidenti delle Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
o, se delegati, tra i rispettivi Assessori competenti per materia.
3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, le Giunte regionali
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ciascuna per il territorio di competenza
e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della Sanità
con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 270 del 1993, approvano
con proprio provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale per le quali é prevista la corresponsione
di un corrispettivo.
Art. 6
Organizzazione e funzionamento
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
ha la sede legale e centrale in Brescia ed é articolato sul territorio
delle due Regioni in sezioni provinciali.
2. L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di
quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta della
Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione é proposta.
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite
dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui
all'art. 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare,
a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo
delle strutture territoriali;
b) l'organizzazione centrale e territoriale deve garantire, secondo criteri
di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi
individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i Servizi
veterinari delle Aziende Unità Sanitarie locali;
c) l'organizzazione prevede, a livello regionale, consultazioni con le organizzazioni
dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.
4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera secondo le normative vigenti
in tema di qualità dei servizi.
Art. 7
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:
a) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente;
b) il Direttore Generale;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione é composto da sette membri dei quali
uno designato dal Ministro della sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia
e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione,
anche in materia di sanità.
2. Il Consiglio di amministrazione é nominato con provvedimento del Presidente
della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della designazione del Ministro
della Sanità e delle nomine dei Consigli regionali.
3. Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione :
a) i membri dei due Consigli regionali;
b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con
l'Istituto;
c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito
liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora,
ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni
di cui al comma 2 dello stesso articolo;
d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di assumere
la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla Regione.
4. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica
in caso di:
a) scioglimento del Consiglio;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità non rimossa entro 30 giorni dalla nomina;
d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino
la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del
Consiglio di amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni
di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma, informa senza ritardo
il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Quest'ultimo contesta
la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato,
il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine
il Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.
6. In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla sostituzione
con le modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo. I nuovi
nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere confermati non piu di una volta.
8. Il Consiglio di amministrazione é convocato dal Presidente almeno
ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare,
uno dei due Presidenti delle Giunte regionali o almeno due dei suoi componenti.
9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di
almeno la metà piu uno dei suoi componenti in carica. Alle sedute
del Consiglio partecipa con voto consultivo il Direttore Generale. Il Direttore
Amministrativo svolge funzioni di segretario.
10. La misura delle indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente
ed ai membri del Consiglio di amministrazione é stabilita dalla Giunta
regionale della Lombardia di concerto con quella dell'Emilia-Romagna nella misura
massima del 65 per cento dell'indennità prevista per i consiglieri della
Regione in cui ha sede legale l'Istituto, differenziandola in relazione alle
funzioni ricoperte.
Art. 9
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e
verifica delle attività dell'Istituto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di amministrazione, in
particolare:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, ciascuno in rappresentanza di
una delle due Regioni;
b) predispone lo statuto, e sue successive eventuali variazioni e lo trasmette
per l'approvazione alle Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto
e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore Generale;
d) definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli indirizzi generali
per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e) approva la relazione programmatica annuale predisposta dal Direttore Generale
e trasmette le relative osservazioni alle Giunte regionali ed al Direttore Generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti,
predisposto dal Direttore Generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani
sanitari regionali, inviando le proprie osservazioni alle Giunte regionali ed
al Direttore Generale;
g) approva il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il conto consuntivo,
predisposti dal Direttore Generale, trasmettendo alle Giunte regionali ed al
Direttore Generale le relative osservazioni;
h) valuta la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto
predisposta dal Direttore Generale, trasmettendo alle Giunte regionali ed al
Direttore Generale le relative osservazioni;
i) propone il tariffario delle prestazioni, di cui al precedente art. 5 da sottoporre
all'approvazione delle Giunte regionali.
Art. 10
Scioglimento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento
della Giunta della Regione Lombardia di concerto con la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di
ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie o per
il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento
dell'Istituto. Con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario al
quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto Consiglio di
amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente
del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data
del provvedimento di scioglimento.
Art. 11
Il Presidente
1. Il Presidente é eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima
seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed é scelto a turni alterni,
tra i rappresentanti designati dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo
ha eletto.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente o di scioglimento
anticipato del Consiglio di amministrazione si procede al rinnovo della presidenza
e il nuovo Presidente viene scelto tra i rappresentanti della regione cui appartiene
il Presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.
Art. 12
Compiti del Presidente
1. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti; formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
di amministrazione, che convoca e presiede, inserendo gli argomenti la cui discussione
sia proposta dai singoli consiglieri, dal Direttore Generale o dai Presidenti
delle Giunte regionali.
2. Lo statuto individua le competenze del Consiglio di amministrazione che possono
essere esercitate dal Presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento
dell'Istituto. I provvedimenti d'urgenza devono essere ratificati dal Consiglio
stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 13
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce,
ne garantisce l'attività scientifica ed in particolare provvede a:
a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;
b) predisporre ed adottare il bilancio di previsione, e relative variazioni,
e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
c) predisporre la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione
al Consiglio di amministrazione;
d) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del
personale secondo le modalità previste dal regolamento;
e) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio proposti dai dirigenti;
f) proporre il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto
e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al Consiglio di
amministrazione;
g) predisporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli
obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, e proporlo
per la verifica al Consiglio di amministrazione;
h) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto
e proporla per la valutazione al Consiglio di amministrazione;
i) predisporre ed adottare il tariffario di cui al precedente art. 5.
2. Il Direttore Generale é nominato con delibera della Giunta regionale
della Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna, tra i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 bis del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
3. In mancanza di concerto, su richiesta del Presidente della Giunta regionale
della Lombardia, provvede alla nomina il Ministro della sanità.
4. Il Direttore Generale é coadiuvato da un Direttore Amministrativo,
da un Direttore Sanitario veterinario e dal Consiglio dei sanitari di cui all'articolo
17. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati con provvedimento
motivato del Direttore Generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla
data di nomina del nuovo Direttore Generale e possono essere riconfermati. Per
gravi motivi, il Direttore Sanitario veterinario e il Direttore Amministrativo
possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento
motivato.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo
e del Direttore Sanitario é a tempo pieno, regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi
oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi
compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti
dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
6. Il contratto del Direttore Generale é stipulato dal Presidente della
Giunta regionale della Lombardia.
7. In caso di assenza e di impedimento del Direttore Generale le relative funzioni
sono svolte dal Direttore Sanitario.
8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione
di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento
ed imparzialità dell'amministrazione, la Giunta della Regione Lombardia
di concerto con la Giunta della Regione Emilia Romagna, risolve il contratto
dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore Generale.
9. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. n.
502 del 1992 e successive modifiche.
Art. 14
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori é nominato dal Consiglio di amministrazione
dell'Istituto ed é composto da tre membri di cui:
a) uno designato dal Ministero del tesoro;
b) due designati rispettivamente dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs.
27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Direttore Generale convoca il Collegio per la prima seduta.
3. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Il Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima
seduta tra i componenti di designazione regionale.
5. Il Collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto
e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture
contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento
ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del
Codice Civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può
chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori
possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione
e di controllo.
6. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità secondo
quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 88 del 1992.
Art. 15
Il Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo é un laureato in discipline giuridiche
o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di
direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto
e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al Direttore
Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Art. 16
Il Direttore Sanitario
1. Il Direttore Sanitario é un medico veterinario in possesso di documentate
competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno
cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Sanitario fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici
al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Art. 17
Il Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei Sanitari é organismo consultivo del Direttore Generale.
Il numero, i requisiti, le modalità di nomina, il periodo di durata in
carica dei componenti, nonché le modalità di funzionamento dello
stesso sono stabilite nello statuto.
Art. 18
Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto é disciplinato dalle
disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e nel
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.
2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto
dal comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche.
Art. 19
Finanziamento
1. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico é assicurato:
a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
b) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie locali per le prestazioni
poste a carico delle stesse;
c) dalle Aziende Unità Sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti
dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali di cui al
precedente art. 5.
2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico é inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti
aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3 del presente accordo;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni
interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento
e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni
a pagamento;
f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.
Art. 20
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Istituto é costituito dai beni di proprietà
al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono
all'Istituto per donazione o per altro titolo.
2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio
vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.
Art. 21
Comitato di controllo
1. È istituito un Comitato di controllo composto da:
a) i Presidenti delle Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna,
o gli Assessori da loro delegati; uno di essi, a turni annuali, presiede il
Comitato;
b) un dipendente dirigente regionale veterinario, per ciascuna Regione;
c) un dipendente dirigente regionale amministrativo, per ciascuna Regione.
2. Esercita le funzioni di segretario del Comitato il dipendente regionale amministrativo
della Regione cui spetta la presidenza del Comitato.
3. Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato si riunisce presso la sede della Regione cui appartiene il Presidente
di turno.
Art. 22
Oggetto ed esercizio del controllo
1. Sono sottoposti all'approvazione del Comitato di cui al precedente articolo:
a) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del personale;
b) il bilancio di previsione e la relazione programmatica allo stesso;
c) il conto consuntivo e la relativa relazione gestionale;
d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
e) le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio immobiliare;
f) il trattamento economico del personale.
2. Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati ai Presidenti delle Giunte
regionali ed al Comitato entro dieci giorni dalla loro adozione; essi si intendono
approvati qualora il comitato non si sia pronunciato entro quaranta giorni dalla
data del ricevimento.
3. Il Direttore Generale dell'Istituto invia altresì mensilmente ai Presidenti
delle due Regioni gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.
4. Nell'esercizio del potere di vigilanza il Comitato dispone ispezioni e indagini
sul regolare funzionamento dell'Istituto.
Art. 23
Norme finali e transitorie
1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale ed il Collegio dei
revisori sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
accordo.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito
con l. 23 dicembre 1996, n. 649, gli organi dell'Istituto in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e mantengono le attuali
competenze ed attribuzioni fino all'insediamento del Direttore Generale e del
nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Il Comitato di controllo é istituito entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente accordo.
4. Fino all'istituzione del Comitato di controllo di cui al precedente art.
21 é confermato il Comitato di controllo in carica alla data di entrata
in vigore del presente accordo, con le attuali attribuzioni e competenze.
5. Il Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 8,
provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione dello statuto
dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
6. Lo statuto é approvato con delibera della Giunta della Regione Lombardia,
di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna.
7. Entro il termine di cui al precedente comma 5 il Consiglio di amministrazione,
su proposta del Direttore Generale, approva il regolamento per l'ordinamento
interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
8. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti
agli adempimenti di cui ai commi 5 e 7, la Giunta regionale della Lombardia,
di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna, nomina un Commissario che
provvede entro quarantacinque giorni dalla nomina.