ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE LOMBARDIA
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
ARTICOLO 1
Competenze regionali
Le funzioni amministrative, giè esercitate dallo Stato sull'
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'
Emilia-Romagna ai sensi delle leggi 23 giugno 1970, n. 503 e
11 marzo 1974, n. 101 e trasferite alle Regioni Emilia-
Romagna e Lombardia dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745,
sono svolte congiuntamente dalle due Regioni secondo le norme
del presente accordo.
ARTICOLO 2
Generalitʊ
L'Istituto zooprofilattico ha personalità giuridica di
diritto pubblico. Esso opera, quale primario strumento
tecnico-scientifico delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia,
per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3
nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due
Regioni.
L'Istituto ha sede in Brescia.
ARTICOLO 3
Compiti
L'Istituto zooprofilattico svolge in via primaria,
conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge
23 dicembre 1975, n. 745, i seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle
malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli
animali e delle zoonosi;
c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di
cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge
26 febbraio 1963, n. 441 e di cui alla legge 15 febbraio
1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;
d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli
allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e
il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate
nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;
e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi
esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei
compiti di cui al presente accordo o per le attivitʺooprofilattiche degli enti territoriali, nonchè per le
attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;
f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del
settore veterinario anche, previe opportune intese con il
Ministero della sanitଠcon istituti esteri.
L'Istituto zooprofilattico opera nell'ambito dei piani
nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonchè nell'
ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento
della zootecnia disposti dalla Regione Emilia-Romagna e dalla
Regione Lombardia.
L'Istituto zooprofilattico purestare l'assistenza
tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi
internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i
Paesi esteri.
L'Istituto zooprofilattico opera in stretto rapporto con i
Comuni, le Province e gli altri Enti territoriali.
Ciascuna Regione potrà richiedere al Consiglio di
amministrazione di avvalersi direttamente dei laboratori
situati nel proprio territorio per attività che siano
compatibili con i programmi annuali dell'Istituto e che
riguardino il proprio territorio.
ARTICOLO 4
Produzione
L'Istituto zooprofilattico, con le prescritte autorizzazioni
del Ministero della sanitଠprovvede alla produzione di
sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e
antigeni; puinoltre produrre, oltre ai vaccini
stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta
contro le malattie trasmissibili degli animali, con
particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.
Resta salvo quanto disposto negli ultimi quattro commi dell'
articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.
ARTICOLO 5
Organizzazione
L'istituto zooprofilattico è organizzato in laboratori,
nelle province dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, il cui
numero e le cui attribuzioni sono stabiliti, secondo quanto
disposto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975 n.
745, con regolamento dell'Istituto, anche mediante opportune
intese con gli enti locali e gli enti sanitari che gestiscono
analoghe strutture sanitarie.
Si terrà tuttavia conto delle strutture sanitarie, già
esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi ed
assicurare il coordinamento delle loro attività.
ARTICOLO 6
Organi dell'Istituto
Sono organi dell'Istituto Zooprofilattico:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
3) la Giunta esecutiva;
4) il Collegio sindacale.
ARTICOLO 7
Composizione del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da 20 membri, di
cui 8 designati dal Consiglio regionale della Lombardia e 8
designati dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, 2
eletti dal Consiglio comunale di Brescia e 2 eletti dall'
Amministrazione provinciale di Brescia.
Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione:
-)i membri dei due Consigli regionali;
-)coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;
-)coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano
stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'
articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle
condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo.
In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un
membro, il Consiglio regionale, comunale o provinciale
interessato provvede alla sostituzione.
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a
maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti.
Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle
loro modifiche, nonchè per la nomina del Presidente, del
Vicepresidente, nonchè dei membri del Comitato tecnico
scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su
convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due
Presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno
un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.
I membri del Consiglio di amministrazione devono essere
nominati entro 60 giorni dalla data di scadenza del Consiglio
stesso; qualora entro tale data gli Enti locali non abbiano
provveduto alla elezione dei propri rappresentanti, il
Consiglio di amministrazione è comunque validamente
costituito e può deliberare con i soli componenti eletti dai
Consigli regionali.
ARTICOLO 8
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) lo statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;
b) la nomina della Giunta esecutiva;
c) la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
d) il programma annuale di attività dell'Istituto, nel
rispetto dei piani emanati, per la parte di propria
competenza, dalle due Regioni;
e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il
conto consuntivo;
f) il conferimento del servizio di tesoreria e ogni altro
provvedimento attinente a detto servizio;
g) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale;
h) gli altri regolamenti dell'Istituto;
i) i provvedimenti attinenti ogni altra materia riservata al
Consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto.
ARTICOLO 9
Indennità
La misura delle indennità spettanti al Presidente, ai membri
del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, del
Collegio sindacale e del Comitato tecnico-scientifico è
stabilita, d' intesa, dalle Giunte regionali dell'Emilia-
Romagna e della Lombardia.
ARTICOLO 10
Personale
Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'
Istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo
stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il
Ministero della sanità fra le Regioni da una parte e le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative dall'altra e, per quanto attiene il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico
per tutte le categorie, stipulato fra le Regioni e le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative.
ARTICOLO 11
Scioglimento del Consiglio di amministrazione
Per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di
situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento
dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale che, ai
sensi dell'articolo 20, presiede il Comitato di controllo,
può sciogliere, con proprio decreto, di concerto con il
Presidente della Giunta dell'altra Regione, il Consiglio d'
amministrazione.
Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un
commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.
Il Consiglio di amministrazione sciolto deve essere
ricostituito nel termine di 6 mesi dalla data del decreto di
scioglimento.
ARTICOLO 12
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio d' amministrazione nel
proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed è
scelto a turni alterni tra i rappresentanti della Regione
Emilia-Romagna e quelli della Regione Lombardia.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio d'
amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o morte
del Presidente o per scioglimento del Consiglio d'
amministrazione si debba procedere al rinnovo anticipato
della presidenza, il nuovo Presidente viene scelto tra i
rappresentanti della Regione cui appartiene il Presidente
uscente e dura in carica fino al completamento del
quinquennio.
ARTICOLO 13
Compiti del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la
Giunta esecutiva; dà esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi e dello
statuto; firma gli atti che comportano impegni per l'
Istituto; sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto
ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e
dai regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di
amministrazione.
In particolare, lo statuto indica quali provvedimenti di
urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di
amministrazione, necessari per garantire il funzionamento
dell'Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva
la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.
ARTICOLO 14
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento, nonchè in caso di vacanza dell'
ufficio.
E' nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza
assoluta dei componenti, fra i rappresentanti della Regione
alla quale non appartiene il Presidente.
ARTICOLO 15
Composizione, nomina e attribuzioni della Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal
Vicepresidente, nonchè da quattro membri scelti dal
Consiglio di amministrazione nel proprio seno, due per
ciascuna Regione, con schede limitate ad un nome.
La Giunta dura in carica quanto il Consiglio di
amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo
statuto.
ARTICOLO 16
Composizione e nomina del Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri di cui due
eletti dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, due
eletti dal Consiglio regionale della Lombardia ed uno
nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed
estraneo a questo, scelto tra gli scritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti.
Il Collegio sindacale elegge il proprio Presidente.
Non possono essere nominati membri del Collegio e, se
nominati, decadono dall'ufficio:
-)coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto;
-)chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al secondo grado che coprano, nell'Istituto, l'ufficio di
Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione o
il posto di Direttore;
-)chi ha rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;
-)i componenti del Consiglio di amministrazione ed i
dipendenti dell'Istituto;
-)chi abbia lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un
debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato
regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'articolo 1219
del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al
2° comma dello stesso articolo.
Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.
ARTICOLO 17
Compiti del Collegio sindacale
Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla
gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonche di
accertare la regolarità delle scritture e operazioni
contabili e di effettuare riscontri di cassa.
Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio
sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di
amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.
ARTICOLO 18
Composizione e nomina del Comitato tecnico scientifico
Il Comitato tecnico scientifico è composto dal Direttore
dell'Istituto che lo presiede, da sei esperti nelle materie
che interessano l'attività dell'Istituto, eletti, in pari
numero, da ciascuno dei due Consigli regionali, nonchè da
sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra
tecnici laureati dipendenti dall'Istituto.
Il Comitato è organo tecnico consultivo dell'Istituto.
Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati, senza limiti di mandati.
ARTICOLO 19
Compiti del Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico scientifico formula proposte ed esprime
pareri:
-)sui programmi di ricerca sperimentale, sulla eziologia e
patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive
degli animali;
-)in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed
assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per
lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni
animali;
-)in ordine alle attività di formazione, anche presso
istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale
specializzato;
-)in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti
del settore veterinario anche stranieri;
-)in ordine alle iniziative ed ai programmi per il
miglioramento ed il potenziamento delle strutture
scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.
Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su
ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio
di amministrazione o dalla Giunta esecutiva.
ARTICOLO 20
Controllo
Il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato da un
Comitato composto da:
-)i Presidenti delle Giunte regionali dell'Emilia-Romagna e
della Lombardia, o loro delegati; uno di essi, a turni
annuali, presiede il Comitato e non può delegare la
presidenza se non ad un Assessore;
-)due rappresentanti per ciascun Consiglio regionale;
-)un dipendente regionale veterinario, per ciascuna Regione;
-)un dipendente regionale con esperienza amministrativa, per
ciascuna Regione.
Esercita le funzioni di Segretario il dipendente regionale
amministrativo della Regione cui spetta la presidenza.
Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei
componenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Il Comitato si riunisce presso la sede della Regione cui
appartiene il Presidente di turno.
ARTICOLO 21
Contenuto ed esercizio del controllo
Sono sottoposti all'approvazione del Comitato:
a) lo statuto e le sue modificazioni;
b) il bilancio di previsione e la relazione programmatica
allo stesso;
c) il conto consuntivo e la relativa relazione politico-
gestionale;
d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
e) le trasformazioni e le diminuzioni patrimoniali idonee ad
incidere sulla strutturazione e la gestione dell'Istituto;
f) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico
del personale;
g) il trattamento economico del personale;
h)**soppressa
Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati alle
Presidenze delle Giunte regionali entro dieci giorni dalla
loro adozione; essi s' intendono approvati qualora il
Comitato non si sia pronunciato in proposito entro venti
giorni dalla data del ricevimento.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
invia altresì mensilmente ai Presidenti delle due Regioni
gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.
Il Comitato autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni,
nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della
legge 21 giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento di
esecuzione 26 luglio 1896, n. 361.
Nell'esercizio del potere di vigilanza il Comitato dispone
ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'
Istituto.
ARTICOLO 22
Patrimonio
Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in
proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23
giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'Istituto.
In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene
trasferito agli enti o persone che all'origine li
trasferirono o, in difetto, alla Regione nel cui territorio
insistono i beni stessi.
ARTICOLO 23
Finanziamento dell'Istituto
L'Istituto provvede alla sua attività:
a) con le quote attribuite alle Regioni Emilia-Romagna e
Lombardia ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1975, n. 745;
b) con gli eventuali contributi delle Regioni Emilia-Romagna
e Lombardia;
c) con i contributi di altri enti pubblici o privati comunque
interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa
sanitaria del patrimonio zootecnico;
d) con i redditi del proprio patrimonio;
e) con i proventi diversi stabiliti con deliberazioni dei
Consigli regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia;
f) con utili derivanti dalle attività di produzione di cui
all'articolo 4;
g) con utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di
fecondazione artificiale degli animali;
h) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'
Istituto.
ARTICOLO 24
Nomina del primo Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto
zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla
entrata in vigore della legge di approvazione del presente
accordo.
ARTICOLO 25
Statuto
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
approvazione del presente accordo, il Consiglio di
amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello
statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto
conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l'
attività l'Istituto stesso.
Lo statuto dovrà prevedere modalità di consultazione e
partecipazione delle categorie interessate alle attività
dell'Istituto.
ARTICOLO 26
Direttore
Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa
allo stato giuridico del personale di cui all'articolo 10,
si applicano, per quanto concerne la direzione dell'
Istituto, le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo
14, 3° comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503.
ARTICOLO 27
Qualifica e modalità di assunzione del personale
Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa
allo stato giuridico del personale di cui all'articolo 10,
il personale dell'Istituto è inquadrato nelle qualifiche
previste dall'articolo 14, primo comma, della legge 23
giugno 1970, n. 503 e l'assunzione del personale stesso è
effettuata secondo le successive disposizioni del predetto
articolo 14, con le seguenti modificazioni per quanto
concerne la composizione delle commissioni giudicatrici dei
concorsi:
-)il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero
della sanità è sostituito da due dipendenti regionali
veterinari, uno per ciascuna Regione, aventi un' anzianità
complessiva di servizio non inferiore a 15 anni;
-)l'ispettore generale veterinario è sostituito da due
dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna Regione,
aventi un' anzianità complessiva di servizio non inferiore a
12 anni;
-)non fanno parte delle suddette commissioni il capo dei
laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di
sanità, il primo ricercatore della carriera dei laboratori
di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, il
funzionario della carriera direttiva amministrativa del
Ministero della sanità con qualifica non inferiore ad
ispettore generale.
Delle commissioni di concorso fa parte un rappresentante
designato dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale, di
qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.
Le funzioni di segretario delle Commissioni di concorso sono
esercitate dal Segretario del Comitato interregionale di
controllo.