ACCORDO  TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE LOMBARDIA
PER   L'ORGANIZZAZIONE   DELL'ISTITUTO   ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE


ARTICOLO    1
Competenze regionali


Le funzioni amministrative, giè esercitate dallo Stato sull'
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'
Emilia-Romagna ai sensi delle leggi 23 giugno 1970, n. 503  e
11  marzo  1974,  n.  101 e trasferite alle  Regioni  Emilia-
Romagna  e  Lombardia dalla legge 23 dicembre 1975,  n.  745,
sono svolte congiuntamente dalle due Regioni secondo le norme
del presente accordo.


ARTICOLO    2
Generalitʊ
L'Istituto  zooprofilattico ha  personalità giuridica  di
diritto  pubblico.   Esso  opera,  quale  primario  strumento
tecnico-scientifico delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia,
per  il  perseguimento dei fini di cui al successivo  art.  3
nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle  due
Regioni.


L'Istituto ha sede in Brescia.


ARTICOLO    3
Compiti


L'Istituto   zooprofilattico  svolge  in   via   primaria,
conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge
23 dicembre 1975, n. 745, i seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle
malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli
animali e delle zoonosi;
c)  il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi  di
cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge
26  febbraio  1963,  n. 441 e di cui alla legge  15  febbraio
1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;
d)   la  propaganda,  la  consulenza  e  l'assistenza  agli
allevatori  per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo  e
il  miglioramento igienico delle produzioni  animali  attuate
nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;
e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi
esteri,  di  personale specializzato per l'espletamento  dei
compiti  di  cui  al  presente accordo  o  per  le  attivitʺooprofilattiche  degli  enti territoriali,  nonchè per  le
attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;
f)  la  cooperazione  tecnico-scientifica  con  istituti  del
settore  veterinario anche, previe opportune  intese  con  il
Ministero della sanitଠcon istituti esteri.


L'Istituto  zooprofilattico opera nell'ambito  dei  piani
nazionali  per  la profilassi delle epizoozie, nonchè nell'
ambito  dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento
della zootecnia disposti dalla Regione Emilia-Romagna e dalla
Regione Lombardia.


L'Istituto  zooprofilattico  pu򠠰restare  l'assistenza
tecnica  del  proprio  personale  in  esecuzione  di  accordi
internazionali  nel settore veterinario fra  l'Italia  e  i
Paesi esteri.


L'Istituto zooprofilattico opera in stretto rapporto con  i
Comuni, le Province e gli altri Enti territoriali.


Ciascuna   Regione   potrà richiedere   al   Consiglio   di
amministrazione  di  avvalersi  direttamente  dei  laboratori
situati  nel  proprio  territorio  per  attività che  siano
compatibili  con  i programmi annuali dell'Istituto  e  che
riguardino il proprio territorio.


ARTICOLO    4
Produzione


L'Istituto zooprofilattico, con le prescritte autorizzazioni
del  Ministero  della sanitଠprovvede  alla  produzione  di
sieri,  vaccini,  virus, anatossine, tossine  diagnostiche  e
antigeni;    pu򠠠inoltre  produrre,   oltre   ai   vaccini
stabulogeni,  ogni  altro  prodotto  occorrente  nella  lotta
contro   le   malattie  trasmissibili  degli   animali,   con
particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.


Resta  salvo quanto disposto negli ultimi quattro commi dell'
articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.


ARTICOLO    5
Organizzazione


L'istituto  zooprofilattico è organizzato  in  laboratori,
nelle province dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, il cui
numero  e le cui attribuzioni sono stabiliti, secondo  quanto
disposto  dall'articolo 6 della legge 23 dicembre  1975  n.
745, con regolamento dell'Istituto, anche mediante opportune
intese con gli enti locali e gli enti sanitari che gestiscono
analoghe strutture sanitarie.


Si  terrà  tuttavia  conto delle strutture  sanitarie,  già
esistenti,  in  modo da evitare duplicazioni  di  servizi  ed
assicurare il coordinamento delle loro attività.


ARTICOLO    6
Organi dell'Istituto


Sono organi dell'Istituto Zooprofilattico:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
3) la Giunta esecutiva;
4) il Collegio sindacale.


ARTICOLO    7
Composizione del Consiglio di amministrazione


Il  Consiglio di amministrazione è composto da 20 membri, di
cui  8 designati dal Consiglio regionale della Lombardia e  8
designati  dal  Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna,  2
eletti  dal  Consiglio comunale di Brescia e 2  eletti  dall'
Amministrazione provinciale di Brescia.


Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione:
-)i membri dei due Consigli regionali;
-)coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;
-)coloro  che  abbiano lite pendente con l'Istituto  ovvero,
avendo  un  debito liquido ed esigibile verso di esso,  siano
stati   regolarmente  costituiti  in  mora,  ai  sensi  dell'
articolo  1219  del codice civile, ovvero  si  trovino  nelle
condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo.


In  caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di  un
membro,   il  Consiglio  regionale,  comunale  o  provinciale
interessato provvede alla sostituzione.


Il  Consiglio  di  amministrazione  delibera  validamente   a
maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti.


Per  l'approvazione dello statuto, del regolamento e  delle
loro  modifiche,  nonchè per la nomina del  Presidente,  del
Vicepresidente,  nonchè  dei  membri  del  Comitato  tecnico
scientifico  di  propria spettanza, il Consiglio  delibera  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.


In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Il  Consiglio  di amministrazione si riunisce, oltre  che  su
convocazione  del Presidente, su iniziativa di  uno  dei  due
Presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta  di  almeno
un terzo dei suoi componenti.


Il  Consiglio  dura  in carica 5 anni ed  i  suoi  componenti
possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.


I  membri  del Consiglio di amministrazione  devono  essere
nominati entro 60 giorni dalla data di scadenza del Consiglio
stesso;   qualora entro tale data gli Enti locali non abbiano
provveduto  alla  elezione  dei  propri  rappresentanti,   il
Consiglio   di   amministrazione  è   comunque   validamente
costituito e può deliberare con i soli componenti eletti dai
Consigli regionali.


ARTICOLO    8
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione


Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) lo statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;
b) la nomina della Giunta esecutiva;
c) la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
d)  il  programma  annuale di attività dell'Istituto,  nel
rispetto   dei  piani  emanati,  per  la  parte  di   propria
competenza, dalle due Regioni;
e)  il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed  il
conto consuntivo;
f)  il  conferimento del servizio di tesoreria e  ogni  altro
provvedimento attinente a detto servizio;
g)   il  regolamento  organico,  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico del personale;
h) gli altri regolamenti dell'Istituto;
i)  i provvedimenti attinenti ogni altra materia riservata al
Consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto.


ARTICOLO    9
Indennità


La misura delle indennità spettanti al Presidente, ai membri
del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, del
Collegio  sindacale  e  del Comitato  tecnico-scientifico  è
stabilita,  d'  intesa, dalle Giunte regionali dell'Emilia-
Romagna e della Lombardia.


ARTICOLO   10
Personale


Il  rapporto  di  lavoro del personale  è  disciplinato  con
deliberazione   del   Consiglio  di   amministrazione   dell'
Istituto,  per  quanto attiene il regolamento organico  e  lo
stato  giuridico, sulla base di criteri concordati presso  il
Ministero  della sanità fra le Regioni da  una  parte  e  le
organizzazioni      sindacali     nazionali      maggiormente
rappresentative  dall'altra  e,  per  quanto   attiene   il
trattamento  economico e gli istituti normativi di  carattere
economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico
per  tutte  le  categorie, stipulato  fra  le  Regioni  e  le
organizzazioni      sindacali     nazionali      maggiormente
rappresentative.


ARTICOLO   11
Scioglimento del Consiglio di amministrazione


Per  accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi  di
situazioni  tali  da compromettere il regolare  funzionamento
dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale che,  ai
sensi  dell'articolo 20, presiede il Comitato di  controllo,
può  sciogliere,  con proprio decreto, di  concerto  con  il
Presidente della Giunta dell'altra Regione, il Consiglio  d'
amministrazione.


Con  lo  stesso  decreto di scioglimento  viene  nominato  un
commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.


Il   Consiglio   di  amministrazione  sciolto   deve   essere
ricostituito nel termine di 6 mesi dalla data del decreto  di
scioglimento.


ARTICOLO   12
Il Presidente


Il  Presidente è eletto dal Consiglio d' amministrazione nel
proprio  seno  a  maggioranza assoluta dei componenti  ed  è
scelto  a  turni alterni tra i rappresentanti  della  Regione
Emilia-Romagna e quelli della Regione Lombardia.


Il   Presidente  dura  in  carica  quanto  il  Consiglio   d'
amministrazione.  Qualora per dimissioni, decadenza  o  morte
del   Presidente   o  per  scioglimento  del   Consiglio   d'
amministrazione  si  debba procedere  al  rinnovo  anticipato
della  presidenza,  il nuovo Presidente viene  scelto  tra  i
rappresentanti  della  Regione cui appartiene  il  Presidente
uscente   e   dura  in  carica  fino  al  completamento   del
quinquennio.


ARTICOLO   13
Compiti del Presidente


Il  Presidente  ha la rappresentanza legale  dell'Istituto;
convoca  e  presiede  il Consiglio di  amministrazione  e  la
Giunta  esecutiva;   dà  esecuzione alle  deliberazioni  del
Consiglio;   vigila  sull'osservanza  delle  leggi  e  dello
statuto;   firma  gli  atti  che comportano  impegni  per  l'
Istituto;  sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto
ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e
dai regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di
amministrazione.


In  particolare,  lo  statuto indica quali  provvedimenti  di
urgenza   nelle  materie  di  competenza  del  Consiglio   di
amministrazione,  necessari  per garantire  il  funzionamento
dell'Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva
la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.


ARTICOLO   14
Il Vicepresidente


Il  Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso  di  sua
assenza  o  impedimento, nonchè in  caso  di  vacanza  dell'
ufficio.


E'  nominato  dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza
assoluta  dei componenti, fra i rappresentanti della  Regione
alla quale non appartiene il Presidente.


ARTICOLO   15
Composizione, nomina e attribuzioni della Giunta esecutiva


La   Giunta  esecutiva  è  composta  dal  Presidente  e  dal
Vicepresidente,   nonchè  da  quattro  membri   scelti   dal
Consiglio  di  amministrazione  nel  proprio  seno,  due  per
ciascuna Regione, con schede limitate ad un nome.


La   Giunta   dura   in  carica  quanto   il   Consiglio   di
amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti  dallo
statuto.


ARTICOLO   16
Composizione e nomina del Collegio sindacale


Il Collegio sindacale è composto da cinque membri di cui due
eletti  dal  Consiglio  regionale dell'Emilia-Romagna,  due
eletti  dal  Consiglio  regionale  della  Lombardia  ed   uno
nominato  dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto  ed
estraneo  a  questo,  scelto tra gli scritti  nel  ruolo  dei
revisori ufficiali dei conti.


Il Collegio sindacale elegge il proprio Presidente.


Non  possono  essere  nominati  membri  del  Collegio  e,  se
nominati, decadono dall'ufficio:
-)coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio  di
amministrazione dell'Istituto;
-)chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al  secondo grado che coprano, nell'Istituto, l'ufficio  di
Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione o
il posto di Direttore;
-)chi ha rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;
-)i   componenti  del  Consiglio  di  amministrazione   ed   i
dipendenti dell'Istituto;
-)chi  abbia lite pendente con l'Istituto ovvero,  avendo  un
debito  liquido  ed  esigibile  verso  di  esso,  sia   stato
regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'articolo 1219
del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al
2° comma dello stesso articolo.


Il  Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi  componenti
possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.


ARTICOLO   17
Compiti del Collegio sindacale


Il  Collegio  sindacale  ha  il  compito  di  vigilare  sulla
gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonche di
accertare   la  regolarità  delle  scritture  e   operazioni
contabili e di effettuare riscontri di cassa.


Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.


Sui  risultati  dell'attività  di  vigilanza  il  Collegio
sindacale    riferisce,   oltre   che   al    Consiglio    di
amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.


ARTICOLO   18
Composizione e nomina del Comitato tecnico scientifico


Il  Comitato  tecnico scientifico è composto  dal  Direttore
dell'Istituto che lo presiede, da sei esperti nelle materie
che  interessano l'attività dell'Istituto, eletti, in pari
numero,  da  ciascuno dei due Consigli regionali, nonchè  da
sei  membri  scelti  dal  Consiglio  di  amministrazione  fra
tecnici laureati dipendenti dall'Istituto.


Il Comitato è organo tecnico consultivo dell'Istituto.


Dura  in  carica  5 anni ed i suoi componenti possono  essere
riconfermati, senza limiti di mandati.


ARTICOLO   19
Compiti del Comitato tecnico-scientifico


Il  Comitato tecnico scientifico formula proposte ed  esprime
pareri:
-)sui  programmi  di ricerca sperimentale, sulla  eziologia  e
patogenesi  delle malattie infettive, infestive  e  diffusive
degli animali;
-)in  ordine  alle  attività  di  propaganda,  consulenza  ed
assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per
lo  sviluppo  ed  il miglioramento igienico delle  produzioni
animali;
-)in   ordine  alle  attività  di  formazione,  anche  presso
istituti   e   laboratori  di  Paesi  esteri,  di   personale
specializzato;
-)in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti
del settore veterinario anche stranieri;
-)in   ordine   alle  iniziative  ed  ai  programmi   per   il
miglioramento    ed   il   potenziamento   delle    strutture
scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.


Il  Comitato  tecnico-scientifico si pronuncia,  inoltre,  su
ogni  altra questione che gli venga sottoposta dal  Consiglio
di amministrazione o dalla Giunta esecutiva.


ARTICOLO   20
Controllo


Il  controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato  da  un
Comitato composto da:
-)i  Presidenti delle Giunte regionali dell'Emilia-Romagna  e
della  Lombardia,  o  loro delegati; uno  di  essi,  a  turni
annuali,  presiede  il  Comitato  e  non  può  delegare   la
presidenza se non ad un Assessore;
-)due rappresentanti per ciascun Consiglio regionale;
-)un dipendente regionale veterinario, per ciascuna Regione;
-)un  dipendente regionale con esperienza amministrativa,  per
ciascuna Regione.


Esercita  le  funzioni di Segretario il dipendente  regionale
amministrativo della Regione cui spetta la presidenza.


Il   Comitato   delibera  validamente   a   maggioranza   dei
componenti.   In  caso  di  parità  prevale  il   voto   del
Presidente.


Il  Comitato  si  riunisce presso la sede della  Regione  cui
appartiene il Presidente di turno.


ARTICOLO   21
Contenuto ed esercizio del controllo


Sono sottoposti all'approvazione del Comitato:
a) lo statuto e le sue modificazioni;
b)  il  bilancio  di previsione e la relazione  programmatica
allo stesso;
c)  il  conto  consuntivo e la relativa  relazione  politico-
gestionale;
d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
e)  le trasformazioni e le diminuzioni patrimoniali idonee ad
incidere sulla strutturazione e la gestione dell'Istituto;
f)  il  regolamento per l'ordinamento interno e l'organico
del personale;
g) il trattamento economico del personale;
h)**soppressa


Gli   atti   soggetti  ad  approvazione  sono  inviati   alle
Presidenze  delle Giunte regionali entro dieci  giorni  dalla
loro  adozione;   essi  s'  intendono  approvati  qualora  il
Comitato  non  si  sia pronunciato in proposito  entro  venti
giorni dalla data del ricevimento.


Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
invia  altresì mensilmente ai Presidenti delle  due  Regioni
gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.


Il Comitato autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni,
nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della
legge  21  giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento  di
esecuzione 26 luglio 1896, n. 361.


Nell'esercizio del potere di vigilanza il Comitato  dispone
ispezioni   e  indagini  sul  regolare  funzionamento   dell'
Istituto.


ARTICOLO   22
Patrimonio


Il  patrimonio  dell'Istituto è  costituito  dai  beni  in
proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge  23
giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'Istituto.


In  caso  di  cessazione dell'Istituto, il patrimonio  viene
trasferito   agli  enti  o  persone  che  all'origine   li
trasferirono  o, in difetto, alla Regione nel cui  territorio
insistono i beni stessi.


ARTICOLO   23
Finanziamento dell'Istituto


L'Istituto provvede alla sua attività:
a)  con  le  quote  attribuite alle Regioni Emilia-Romagna  e
Lombardia  ai  sensi  dell'articolo 11, terzo  comma,  della
legge 23 dicembre 1975, n. 745;
b)  con gli eventuali contributi delle Regioni Emilia-Romagna
e Lombardia;
c) con i contributi di altri enti pubblici o privati comunque
interessati  all'incremento, al miglioramento e alla  difesa
sanitaria del patrimonio zootecnico;
d) con i redditi del proprio patrimonio;
e)  con  i  proventi diversi stabiliti con deliberazioni  dei
Consigli regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia;
f)  con utili derivanti dalle attività di produzione di  cui
all'articolo 4;
g)  con utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di
fecondazione artificiale degli animali;
h)  con  ogni  altra entrata legittimamente  percepita  dall'
Istituto.


ARTICOLO   24
Nomina del primo Consiglio di amministrazione


Il    Consiglio    di    amministrazione    dell'Istituto
zooprofilattico  deve essere nominato entro  tre  mesi  dalla
entrata  in  vigore della legge di approvazione del  presente
accordo.


ARTICOLO   25
Statuto


Entro  sei  mesi  dall'entrata in  vigore  della  legge  di
approvazione   del   presente  accordo,   il   Consiglio   di
amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione  dello
statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto
conto  delle  particolari esigenze locali in  cui  svolge  l'
attività l'Istituto stesso.


Lo  statuto  dovrà  prevedere modalità di  consultazione  e
partecipazione  delle  categorie interessate  alle  attività
dell'Istituto.


ARTICOLO   26
Direttore


Fino  alla data di esecutività della deliberazione  relativa
allo  stato giuridico del personale di cui all'articolo  10,
si   applicano,  per  quanto  concerne  la  direzione   dell'
Istituto, le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo
14, 3° comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503.


ARTICOLO   27
Qualifica e modalità di assunzione del personale


Fino  alla data di esecutività della deliberazione  relativa
allo  stato giuridico del personale di cui all'articolo  10,
il  personale  dell'Istituto è inquadrato nelle  qualifiche
previste  dall'articolo 14, primo  comma,  della  legge  23
giugno  1970, n. 503 e l'assunzione del personale stesso  è
effettuata  secondo le successive disposizioni  del  predetto
articolo  14,  con  le  seguenti  modificazioni  per   quanto
concerne  la composizione delle commissioni giudicatrici  dei
concorsi:
-)il  direttore generale dei servizi veterinari del  Ministero
della  sanità  è  sostituito da  due  dipendenti  regionali
veterinari,  uno per ciascuna Regione, aventi un'  anzianità
complessiva di servizio non inferiore a 15 anni;
-)l'ispettore  generale veterinario  è  sostituito  da  due
dipendenti  regionali veterinari, uno per  ciascuna  Regione,
aventi un' anzianità complessiva di servizio non inferiore a
12 anni;
-)non  fanno  parte  delle suddette commissioni  il  capo  dei
laboratori   di  veterinaria  dell'Istituto  superiore   di
sanità,  il primo ricercatore della carriera dei  laboratori
di  veterinaria  dell'Istituto  superiore  di  sanità,  il
funzionario  della  carriera  direttiva  amministrativa   del
Ministero  della  sanità  con  qualifica  non  inferiore  ad
ispettore generale.


Delle  commissioni  di  concorso fa parte  un  rappresentante
designato   dalle  organizzazioni  sindacali   di   categoria
maggiormente   rappresentative  a   livello   regionale,   di
qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.


Le  funzioni di segretario delle Commissioni di concorso sono
esercitate  dal  Segretario  del Comitato  interregionale  di
controllo.