Allegato
Definizione degli interventi edilizi
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale
per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di
restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono
la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato
alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate,
cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro
o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto
distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi
liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini,
i chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare
la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario
e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire
adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile
anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa
area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali
androni, blocchi scale, portici;
e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra
unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali
partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi
di finitura;
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari
per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico,
quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per
l'installazione di impianti tecnologici;
g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite
alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento
di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee;
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti
a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione
che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica
incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre
all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato
e a verde pubblico.
Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione
di opere esterne;
l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano
le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale
e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di
opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione
funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo
non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali
gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento
urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative
e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.