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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 1
Finalità
1. La Regione, al fine di qualificare e razionalizzare la propria spesa di investimento e di contribuire alla qualificazione e razionalizzazione della spesa di investimento delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi di Enti locali, si propone di:
a) coordinare i programmi regionali di settore, di cui all'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 "Norme sul riordino istituzionale"(1), con gli strumenti di programmazione di detti enti, in armonia con il programma regionale di sviluppo ed il piano territoriale regionale;
b) raccordare la spesa regionale con gli strumenti di programmazione poliennale e annuale della spesa degli enti stessi;
c) garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di programmazione;
d) unificare e semplificare le procedure di spesa.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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