LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 10
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, di cui all'art. 9, è costituito quale commissione presso l'assessorato competente in materia di programmazione.
2. La commissione è composta da esperti esterni e da collaboratori regionali, competenti in materia di programmazione, di finanza pubblica e in settori attinenti alle infrastrutture di cui alla presente legge.
3. Il numero dei componenti la commissione non può essere superiore a quindici unità e quello degli esperti esterni non può essere superiore a 1/ 3 dei componenti la commissione. I componenti durano in carica tre anni.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina i componenti la commissione.
5. Ai componenti la commissione sono riconosciuti, per la partecipazione alle sedute, i compensi previsti dalle vigenti disposizioni di legge regionale in materia.
6. Detto compenso spetta anche ai collaboratori regionali, componenti la commissione, in quanto l'attività dei medesimi in seno alla commissione non è connessa ai normali compiti d'ufficio.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.