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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 12
Modalità di finanziamento
1. Il finanziamento delle opere di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:
a) finanziamento regionale in capitale sul costo delle opere eseguite e dei beni acquistati. Di norma, sono ammessi a contributo: il costo della progettazione e direzione tecnica, calcolato nel modo previsto dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404 Sito esterno; il costo delle opere, compreso un accantonamento percentuale da definire in sede di piano settoriale per spese impreviste e revisione prezzi; gli oneri per l'acquisto delle aree e per gli espropri; l'imposta sul valore aggiunto sulle opere; gli acquisti e le prestazioni professionali. Le delibere di approvazione dei finanziamenti costituiscono impegno di spesa a carico degli esercizi entro i quali è prevista la scadenza delle obbligazioni, nei limiti della autorizzazione globale di spesa disposta dalla legge settoriale o dalla legge finanziaria di cui all'art. 6;
b) finanziamento regionale in conto interessi, anche attualizzati, sull'ammontare del mutuo contratto per il finanziamento di opere, acquisti od investimenti di altra natura. Di norma il contributo è determinato in rate proporzionali all'ammontare del mutuo contratto. La legge settoriale o la legge finanziaria determinano la durata delle rate di contributo ed il loro ammontare anche non costante nel tempo. Esse possono autorizzare la corresponsione del contributo direttamente agli istituti di credito finanziatori. La deliberazione di ammissione al contributo regionale in conto interessi di progetti di opere o di acquisto non costituisce impegno di spesa ai fini contabili.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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