LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 13
Modalità di erogazione dei finanziamenti: progetti regionali
1. La esecuzione dei progetti regionali di cui al terzo comma dell'art. 7, oltre che essere effettuata direttamente dalla Regione attraverso i propri servizi, può anche essere realizzata nelle seguenti forme:
a) assegnazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 3 finalizzati alla realizzazione investimenti previsti dal progetto;
b) delega di funzioni e trasferimento dei fondi relativi per opere od altri investimenti agli stessi soggetti;
c) affidamento di opere in concessione.
2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ad interventi gestiti nella forma del progetto regionale di cui al terzo comma dell'art. 7 sono stabilite di volta in volta nel contesto del progetto medesimo. Qualora esse non siano esplicitate dal progetto, si applicano le norme di cui all'art 14 e all'art. 15.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.