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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 15
Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto interessi
1. La concessione del finanziamento di cui alla lett. b) dell'art. 12 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto contenente la indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera ammessa al finanziamento regionale;
b) lettera di affidamento del mutuo da parte dell'istituto finanziatore, con la esatta esplicitazione delle condizioni contrattuali.
2. Il decreto di concessione di cui al comma precedente dispone l'impegno della spesa nell'ambito del limite d'impegno poliennale autorizzato dalla legge settoriale o dalla legge finanziaria, con decorrenza dall'anno di prevedibile scadenza della prima rata d'ammortamento del mutuo.
3. Alla erogazione dei finanziamenti in conto interesse provvede d'ufficio la Ragioneria regionale sulla base di appositi ruoli di spesa fissa e previa l'acquisizione di copia conforme dei contratti di mutuo relativi alle singole opere od investimenti finanziati.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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