LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 5
Finanziamento dei programmi di settore
1. Al primo finanziamento dei programmi di settore di cui all'art. 4 provvede, di norma, la legge settoriale di intervento.
2. I finanziamenti successivi sono autorizzati dalla legge finanziaria regionale, di cui all'art. 6.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.