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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 6
Legge finanziaria regionale
1.
Dopo l'art. 13 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna"(3), è inserito il seguente art. 13 bis:
"Art. 13 bis
Legge finanziaria regionale
omissis

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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