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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 9
Istruttoria
1. L'istruttoria delle domande e la valutazione della ammissibilità dei progetti nell'ambito dei singoli programmi settoriali nonché ogni altra attività amministrativa concernente l'attuazione del programma è affidata al servizio della Giunta regionale competente per materia.
2. Ciascun servizio trasmette i progetti istruiti ad un nucleo di valutazione istituito al fine di assicurare la conformità delle priorità settoriali agli obiettivi del programma regionale di sviluppo nel perseguimento dei criteri di efficacia e di efficienza.
3. Il nucleo di valutazione trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale i progetti accompagnati da una propria relazione.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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