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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007

Art. 4
Attività di vendita di farmaci al pubblico
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno, possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltreché ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede l'esercizio.
2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.
3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 Sito esterno, si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno). In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legge n. 223 del 2006 Sito esterno si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.

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