LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007
Art. 5
Definizione e ambito di applicazione
1. Con il termine "centro di telefonia", altrimenti definito "phone center", si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.