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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007

Art. 5
Definizione e ambito di applicazione
1. Con il termine "centro di telefonia", altrimenti definito "phone center", si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

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