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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007

Art. 7
Norma transitoria
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l'attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all'articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

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