LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:
"1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza)."
2.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro."
3.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971 , per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro."
4.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe."
5. E' soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003.