LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007
Art. 6
Condizioni per l'esercizio dell'attività
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:
a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia;
b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998 .
4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 , riguardanti la pubblicità dei prezzi.