LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007
Art. 8
Norme finali
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.