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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 24 maggio 2013

Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.".
3.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno;".
4.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.".

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