LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 24 maggio 2013
Art. 9
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il seguente:
"2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.".