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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2018, n. 23

Art. 3
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
2.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.".

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