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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2018, n. 23

Art. 4
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.".
2.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno, per le imprese dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.".
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogata.

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