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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2018, n. 23

Art. 7
Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 12 del 1999
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Hobbisti
1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno. E' fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.
8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.
9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.".

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