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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

Capo I
Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Art. 18
Orientamento, supporto individuale e formazione professionale
1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità e interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2.
2. Tali azioni, strumenti, modalità e interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 19
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è aggiunta la seguente:
"c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26 octies.".
2.
Dopo l'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 octies
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.
2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.
4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.
5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 4.
6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.
7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.".
Art. 20
Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 10.
2. L'equipe multiprofessionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle deroghe previste dalla normativa, a proposito, in particolare, dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare deroghe in materia di disciplina e importo dell'indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2015.
4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di programmazione regionale.

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