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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPO I
Programmazione dell'intervento pubblico integrato
Art. 3
Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di norma con cadenza triennale.
2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale, l'elenco delle azioni ammissibili e le regole di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Tali linee sono emanate dalla Giunta regionale previo parere della commissione assembleare competente.
3. Le linee di programmazione individuano le competenze degli operatori che costituiscono le equipe e definiscono i necessari percorsi formativi.
Art. 4
Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di attuazione annuale
1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di seguito denominato "Piano integrato", è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all'articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure d'intervento e organizzazione delle equipe multiprofessionali di cui all'articolo 11 e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), individuati dalla Regione.
3. In applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Piano integrato è approvato con accordo di programma tra i seguenti soggetti:
a) la Regione, cui spetta l'iniziativa concernente la promozione del Piano integrato e la convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6;
b) l'Azienda unità sanitaria locale;
c) i comuni o le unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
4. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1 i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo di programma di cui al comma 3 assumono l'impegno di erogare le prestazioni di propria competenza.
5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.
6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuate dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e la commissione assembleare competente.
Art. 5
Concertazione regionale
1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la CRT opera in composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della CRT partecipano rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti sociale e sanitario.
Art. 6
Risorse
1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, individua per ciascun Piano integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
Art. 7
Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego
1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente e consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Sito esterno (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.
CAPO II
Gestione integrata degli interventi
Art. 8
Modalità di gestione integrata
1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Tale modalità d'intervento è attivata secondo le disposizioni del presente Capo.
Art. 9
Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, possono rivolgersi indifferentemente al centro per l'impiego, al servizio sociale territoriale ovvero al servizio sanitario presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni integrate.
2. Il centro per l'impiego, il servizio sociale territoriale e il servizio sanitario prevedono l'intervento di un'equipe multiprofessionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 10
Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria
1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di un'equipe multiprofessionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della persona.
Art. 11
Equipe multiprofessionale
1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di un'equipe multiprofessionale, di cui fanno parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.
2. Nell'equipe multiprofessionale è sempre presente un operatore del centro per l'impiego; sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente, in relazione alle problematiche concernenti la persona.
Art. 12
Attività dell'equipe multiprofessionale
1. L'equipe multiprofessionale opera considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.
2. L'equipe multiprofessionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato d'interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.
Art. 13
Programma personalizzato d'interventi
1. Il programma personalizzato d'interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, coinvolti, ai sensi della disciplina vigente, secondo le previsioni dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Il programma personalizzato d'interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.
4. Il programma personalizzato d'interventi viene sottoscritto dai componenti dell'equipe multiprofessionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
5. L'equipe multiprofessionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato d' interventi, quest'ultima è tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15.
Art. 14
Responsabile della gestione del programma personalizzato d'interventi
1. L'equipe multiprofessionale affida la gestione del programma personalizzato d'interventi a un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la persona interessata.
2. Il responsabile del programma personalizzato:
a) coordina l'attuazione degli interventi;
b) è il referente dell'equipe multiprofessionale nei confronti degli interlocutori esterni;
c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale la ridefinizione del programma personalizzato.
Art. 15
Prestazioni pubbliche e condizionalità
1. Nel programma personalizzato d'interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dalla persona.
2. Il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti nell'elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell'eventuale decadenza.
Art. 16
Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati
1. Agli operatori di cui all'articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e d'impiego delle risorse per ciascuno degli ambiti distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione e aggiornamento professionale sono definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
4. I programmi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la conoscenza della disciplina degli istituti di cui al titolo III e del sistema d'incentivi al lavoro previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.
Art. 17
Sistemi informativi
1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:
a) individua standard informativi omogenei;
b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;
c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l'intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.
2. I sistemi informativi coinvolti nel loro sviluppo saranno informati a criteri di efficacia e accessibilità per gli utenti.

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