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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

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INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
Espandere area tit3 TITOLO III - STRUMENTI D'INSERIMENTO AL LAVORO
Espandere area tit4 TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;
b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.
2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:
a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;
b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;
c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato sociale".
Art. 2
Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e vulnerabilità rilevate.
3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:
a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle persone svantaggiate;
c) al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
d) ad ulteriori normative regionali, nazionali ed europee.
Art. 2 bis
Trattamento dei dati personali
1. Le finalità elencate nell'articolo 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
2. La Giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPO I
Programmazione dell'intervento pubblico integrato
Art. 3
Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di norma con cadenza triennale.
2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale, l'elenco delle azioni ammissibili e le regole di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Tali linee sono emanate dalla Giunta regionale previo parere della commissione assembleare competente.
3. Le linee di programmazione individuano le competenze degli operatori che costituiscono le equipe e definiscono i necessari percorsi formativi.
Art. 4
Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di attuazione annuale
1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di seguito denominato "Piano integrato", è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all'articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure d'intervento e organizzazione delle equipe multiprofessionali di cui all'articolo 11 e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), individuati dalla Regione.
3. In applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Piano integrato è approvato con accordo di programma tra i seguenti soggetti:
a) la Regione, cui spetta l'iniziativa concernente la promozione del Piano integrato e la convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6;
b) l'Azienda unità sanitaria locale;
c) i comuni o le unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
4. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1 i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo di programma di cui al comma 3 assumono l'impegno di erogare le prestazioni di propria competenza.
5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.
6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuate dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e la commissione assembleare competente.
Art. 5
Concertazione regionale
1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la CRT opera in composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della CRT partecipano rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti sociale e sanitario.
Art. 6
Risorse
1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, individua per ciascun Piano integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
Art. 7
Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego
1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente e consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Sito esterno (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.
CAPO II
Gestione integrata degli interventi
Art. 8
Modalità di gestione integrata
1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Tale modalità d'intervento è attivata secondo le disposizioni del presente Capo.
Art. 9
Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, possono rivolgersi indifferentemente al centro per l'impiego, al servizio sociale territoriale ovvero al servizio sanitario presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni integrate.
2. Il centro per l'impiego, il servizio sociale territoriale e il servizio sanitario prevedono l'intervento di un'equipe multiprofessionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 10
Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria
1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di un'equipe multiprofessionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della persona.
Art. 11
Equipe multiprofessionale
1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di un'equipe multiprofessionale, di cui fanno parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.
2. Nell'equipe multiprofessionale è sempre presente un operatore del centro per l'impiego; sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente, in relazione alle problematiche concernenti la persona.
Art. 12
Attività dell'equipe multiprofessionale
1. L'equipe multiprofessionale opera considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.
2. L'equipe multiprofessionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato d'interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.
Art. 13
Programma personalizzato d'interventi
1. Il programma personalizzato d'interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, coinvolti, ai sensi della disciplina vigente, secondo le previsioni dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Il programma personalizzato d'interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.
4. Il programma personalizzato d'interventi viene sottoscritto dai componenti dell'equipe multiprofessionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
5. L'equipe multiprofessionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato d' interventi, quest'ultima è tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15.
Art. 14
Responsabile della gestione del programma personalizzato d'interventi
1. L'equipe multiprofessionale affida la gestione del programma personalizzato d'interventi a un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la persona interessata.
2. Il responsabile del programma personalizzato:
a) coordina l'attuazione degli interventi;
b) è il referente dell'equipe multiprofessionale nei confronti degli interlocutori esterni;
c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale la ridefinizione del programma personalizzato.
Art. 15
Prestazioni pubbliche e condizionalità
1. Nel programma personalizzato d'interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dalla persona.
2. Il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti nell'elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell'eventuale decadenza.
Art. 16
Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati
1. Agli operatori di cui all'articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e d'impiego delle risorse per ciascuno degli ambiti distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione e aggiornamento professionale sono definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
4. I programmi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la conoscenza della disciplina degli istituti di cui al titolo III e del sistema d'incentivi al lavoro previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.
Art. 17
Sistemi informativi
1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:
a) individua standard informativi omogenei;
b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;
c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l'intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.
2. I sistemi informativi coinvolti nel loro sviluppo saranno informati a criteri di efficacia e accessibilità per gli utenti.
TITOLO III
STRUMENTI D'INSERIMENTO AL LAVORO
Capo I
Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Art. 18
Orientamento, supporto individuale e formazione professionale
1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità e interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2.
2. Tali azioni, strumenti, modalità e interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 19
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è aggiunta la seguente:
"c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26 octies.".
2.
Dopo l'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 octies
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.
2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.
4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.
5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 4.
6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.
7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.".
Art. 20
Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 10.
2. L'equipe multiprofessionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle deroghe previste dalla normativa, a proposito, in particolare, dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare deroghe in materia di disciplina e importo dell'indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2015.
4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di programmazione regionale.
Capo II
Rapporti di lavoro
Art. 21
Forme giuridiche di lavoro
1. L'inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale e il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché all'efficace riproposizione presso altri datori di lavoro.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, sono impiegate le forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sentite in sede aziendale le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinano tali forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale.
Art. 22
Misure di sostegno all'inserimento al lavoro
1. Gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Sito esterno (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno).
2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno accreditate una convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato d'interventi possono anche essere stabilite modalità parziali o esclusive di telelavoro.
4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli elementi e i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di telelavoro debbono avere, all'interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.
Capo III
Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali
Art. 23
Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale
1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la creazione e il mantenimento di una relazione costante con le imprese e i datori di lavoro.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell'articolo 17 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Art. 24
Promozione delle opportunità di lavoro
1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione.
2. Al fine di consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, vengono corrisposti contributi ai soggetti di cui al comma 1 in riferimento a:
a) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;
b) formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi e ai contributi sono previste dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche categorie di persone, rientranti nell'ambito individuato dall'articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili allo scopo di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all'articolo 4, comma 5.
6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato d'interventi.
Art. 25
Cooperative sociali
1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all'articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno"), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.
2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 il Piano integrato e i programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5:
a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;
b) individuano le condizioni d'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le cooperative sociali, in particolare di tipo B;
c) verificano le possibilità di attribuzione e affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, anche a beneficio delle cooperative sociali di tipo B.
Capo IV
Attività autonoma ed imprenditoriale
Art. 26
Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi e imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.
Art. 27
Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. I percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti minimi d'implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori d'impresa. Attraverso tali requisiti sono esplicitate le caratteristiche logistiche e organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
3. Gli incubatori assicurano l'accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio regionale, la competenza professionale degli operatori, l'attivazione e la gestione di una rete territoriale di attori che accompagnino la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.
4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all'avvio e allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29, che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Art. 28
Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell'articolo 26, nonché forme di sostegno per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.
2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario e ai contributi sono precisate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 29
Accesso agevolato al credito
1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l'accesso al credito.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del microcredito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Monitoraggio
1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della presente legge e ne tiene conto ai fini dell'elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all'articolo 3.
Art. 31
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di destinatari coinvolti, informazioni su:
a) le attività svolte;
b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;
d) i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un rapporto sull'attuazione della presente legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.
3. Le strutture della Giunta, i servizi per l'impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 ottobre 2015.

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