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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 15

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 17 DEL 2014, N. 12 DEL 1999, N. 1 DEL 2011, N. 14 DEL 1999 E N. 14 DEL 2003.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 30 luglio 2015

Art. 4
1.
Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:
"4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.".

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